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Giurisprudenza

Il controllo di legittimità del tribunale sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato non viene meno in presenza dell’attestazione del professionista

7 Marzo 2018

Eleonora Pagani

Cassazione Civile, Sez. I, 16 giugno 2017, n. 14976 – Pres. Nappi, Rel. Terrusi

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del giudizio. Il controllo di legittimità del tribunale si realizza facendo applicazione di un unico parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca e omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta, ossia l’obiettivo specifico perseguito dal procedimento, variabile in dipendenza del tipo di proposta formulata, pur se comunque finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e all’assicurazione di un (pur modesto e parziale) soddisfacimento dei creditori. In presenza di un concordato preventivo con cessione di beni, tale controllo di legittimità consiste nella verifica dell’idoneità della documentazione a fornire elementi di giudizio ai creditori circa la convenienza della proposta.

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