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Attualità

I nuovi Indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

13 Ottobre 2023

Francesco Cirillo, Antiriciclaggio – Segnalazioni Operazioni Sospette, Banco BPM

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo analizza i nuovi indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) funzionali all’individuazione delle operazioni sospette che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.


Con il provvedimento del 12 maggio 2023, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato i nuovi indicatori di anomalia che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.

L’intervento normativo, da tempo atteso e molto apprezzato, consente a tutti i soggetti destinatari della Normativa AML di confrontarsi con un testo unitario comprensivo di tutti gli indicatori di anomalia. A parere di chi scrive, il nuovo documento – ancorchè preveda per i soggetti obbligati la doverosa selezione degli indicatori rilevanti in virtù dell’attività svolta – permette di affrontare la quotidiana sfida al complesso fenomeno del riciclaggio con una visione sistemica di tutti i rischi a cui l’economia è esposta agevolando la capacità di intercettare l’interconnessione dei fenomeni criminali.

Dalla lettura dei singoli indicatori, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, si apprezza l’attenzione riposta dall’Autorità sull’evoluzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, fenomeni in continua evoluzione, praticati con ingegnosità e metodi sempre nuovi. Appare altresì evidente come il nuovo Provvedimento sia il risultato della valorizzazione dell’esperienza maturata in sede di analisi finanziaria, della collaborazione con le altre Autorità, nonché dei sempre più frequenti confronti con i soggetti destinatari.

Tra gli elementi di novità sicuramente emergono gli indicatori dedicati al coinvolgimento di Persone Politicamente Esposte (PEP), di Enti di natura pubblica o con finalità pubbliche, alla cessione o l’acquisto di crediti e il crescente interesse all’utilizzo di strumenti in ambito fintech quali le cryptovalute, il crowdfunding e il peer to peer lending. Di rilievo, inoltre, l’ampliamento delle fattispecie alle anomalie di carattere tributario, fiscale e commerciale, in riferimento sia al mercato domestico che estero, con particolare attenzione ai Paesi c.d. non collaborativi.

Passando all’analisi del Provvedimento, gli indicatori contemplati nella Sezione A (da 1 a 8) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale l’operatività è riferita. Dall’analisi delle singole fattispecie viene ribadita l’importanza della collaborazione offerta dal cliente nell’ambito del processo di Adeguata Verifica in particolare per operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, illogiche o incoerenti rispetto al profilo soggettivo del cliente e/o alle altre informazioni in possesso dell’Intermediario. In tale contesto è interessante notare l’inserimento, quale elemento di rischio, della difficoltà di acquisire documentazione contabile o fiscale (sub indice n. 1.3) e dati aggiornati utili alla corretta individuazione del Titolare Effettivo (sub indici n. 1.5 e 1.6). Il successivo indicatore n. 2 rafforza l’importanza del tema allorquando viene valutata la produzione di documentazione evidentemente alterata circa la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del cliente persona fisica e alla struttura di proprietà o di controllo in caso di persona giuridica (sub indice n. 2.1). Informazioni fondamentali per gli intermediari ai fini della creazione del profilo soggettivo del cliente, sulla base del quale dovrà essere valutata la coerenza con l’operatività realizzata dal cliente. Di sicuro interesse sono le informazioni contenute nel sub indice n. 2.4 relative ai servizi di correspondent banking, ovvero ai servizi utilizzati tra banche per effettuare trasferimenti di fondi a livello internazionale, fattispecie non presa in considerazione in precedenti provvedimenti o comunicazioni della UIF.

Nell’ambito del processo di Adeguata Verifica e di gestione del profilo di rischio rileva anche la dimensione transnazionale trattata dal sub indice n. 2.4 relativo ai servizi di correspondent banking. Allo stesso modo, si riscontra la transnazionalità in combinato con la corretta individuazione della Titolarità Effettiva negli indicatori nn. 4 e 6 sull’analisi degli assetti proprietari, manageriali e di controllo e della residenza, cittadinanza o sede in Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

Per quanto originariamente dedicati a comparti di attività di altri soggetti obbligati, rappresentano elementi di interesse anche per le Banche gli indicatori e i sub indici (es. nn. 1.4, 2.3, 6.2 e 7.7) relativi al commercio di opere d’arte, oro e preziosi o altri beni di rilevante valore nell’ambito della successiva operatività in Banca e dello scambio di informazioni e documentazione in merito.

La Sezione A si chiude con gli indicatori (i.e. nn. 7 e 8) dedicati alla clientela, persona fisica o giuridica, classificata PEP o che ricopre incarichi apicali in enti di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società partecipate da soggetti pubblici o all’operatività realizzata da queste tipologie di clientela. È interessante notare come, negli Indicatori connessi con la prevenzione della corruzione, la UIF ha utilizzato definizioni più ampie di quelle previste dal c.d. Decreto Antiriciclaggio inserendo punti di attenzione funzionali alla collaborazione attiva, ma che – allo stesso tempo – non ampliano gli adempimenti in materia di Adeguata Verifica della clientela. Anche in questo caso emerge l’attualità dei contenuti in quanto molte delle informazioni contemplate nei n. 16 sub indici – di cui solo n. 4 erano già presenti in pregresse disposizioni dell’Autorità – sono spesso rilevabili in casi di corruzione o collusione riportati dalla cronaca.

La Sezione B (indicatori da 9 a 32) è dedicata alle caratteristiche e alla configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività. Chi, nell’ambito delle proprie competenze, analizza le Segnalazioni di Operazioni Sospette sa di doversi confrontare con operazioni caratterizzate da incoerenza, inusualità e illogicità. Il nuovo Provvedimento della UIF ha arricchito gli indicatori con nuove fattispecie, come quelle previste nell’ambito dell’Indicatore n. 9 sulle operazioni incoerenti. A tal riguardo merita sicuramente menzione l’attenzione dedicata ai versamenti in denaro contante a valere su rapporti riconducibili a persone fisiche impegnate nell’ambito di procedure concorsuali (sub indice n. 9.5), alla valutazione della congruità dei canoni di locazione (sub indice n. 9.13), alla restituzione per errati versamenti tributari o contributivi da parte di Enti Previdenziali, Agenzie Fiscali e Fondi pensione e/o di assistenza sanitaria (sub indice n. 9.18) e alle operazioni rientranti in schemi di crowdfunding o di peer to peer lending (sub indice n. 9.19), prodotti, quest’ultimi, sempre più presenti nel catalogo di molti Intermediari. Per quanto concerne le operazioni inusuali, le novità riguardano pagamenti per attività non eseguite con successivo trasferimento degli importi in favore di terzi, accordi transattivi privi di evidenze documentali e contenenti pattuizioni svantaggiose per una delle parti (sub indici nn. 10.5 e 10.6) e, nello svolgimento di un’asta, comportamenti che possano far presumere un’intesa sul prezzo tra le parti coinvolte (sub indice n. 10.10). L’operatività nell’ambito di aste o di schemi di crowdfunding e di peer to peer lending è rinvenibile anche nell’indicatore (indice n. 11) dedicato all’operatività illogica, articolo teso a valorizzare la valutazione di coerenza, da un lato, tra il valore del bene e il prezzo di aggiudicazione e/o di successiva vendita e, dall’altro, la convenienza economica dell’investimento o del prestito.

Molto apprezzate le novità in tema di movimentazione con strumenti di pagamento o conti online (indice n. 15), operatività precedentemente non contemplata, ma – ça va sans dire – centrale nella moderna economia e largamente diffusa tra la clientela. A tal proposito, la UIF conferma l’attualità delle proprie analisi con l’inserimento di due nuovi sub indici (nn. 15.9 e 15.18) espressamente dedicati all’operatività effettuata tramite marketplace, con utilizzo di piattaforme di pagamento e l’utilizzo di sistemi di cash-back.

L’analisi strategica delle Segnalazioni di Operazioni Sospette afferenti all’ambito fiscale trova chiara rappresentazione nell’indice n. 20 dove vengono contemplate operazioni di vendita, anche straordinarie, realizzate precedentemente alla liquidazione volontaria o all’accesso a uno degli strumenti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e l’operatività di società c.d. cartiere, amministrate e/o partecipate da persone fisiche in fascia d’età a rischio o provenienti da aree geografiche – domestiche o estere – caratterizzate da una maggiore esposizione al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (sub indici nn. 20.10 e 20.11). Interessanti, anche alla luce delle notizie di cronaca, le previsioni in tema di società cooperative, associazioni, fondazioni o onlus.

Una novità di assoluto rilievo riguarda le valute virtuali per le quali la UIF precedentemente aveva dedicato degli appositi schemi di comportamenti anomali. Gli indicatori nn. 26 e 27 trattano il tema sotto due distinti profili: monitoraggio dell’operatività e individuazione del Titolare Effettivo. L’Autorità richiama, così, l’attenzione degli operatori all’analisi dell’origine dei fondi utilizzati per l’acquisto degli asset – spesso correlati a possibili illeciti fiscali, frodi informatiche o episodi di ransomware – ed anche alle modalità di conversione delle valute virtuali in valuta fiat, al profilo soggettivo del cliente e alla ricorrenza e alle caratteristiche dei trasferimenti tra soggetti diversi. Oltre ai due indicatori espressamente dedicati, è interessante notare come le valute virtuali siano richiamate anche nel contesto di operatività anomala che può essere realizzata anche con valuta legale o beni di rilevante valore o a rischio di terrorismo (es. Indicatori nn. 11, 13, 20 e 33).

Ulteriori importanti novità si riscontrano negli Indicatori dedicati all’operatività delle Società Fiduciarie (nn. 28 e 29) dove sono stati introdotti diversi sub-indici innovativi, nonché negli Indicatori connessi con la cessione o l’acquisto di crediti fiscali. Circa quest’ultimo punto gli Intermediari potranno continuare a seguire le indicazioni contenute nelle Comunicazioni UIF del 10 novembre 2020 e dell’11 aprile 2022 che, a differenza di tutti gli altri Schemi di comportamenti anomali, troveranno applicazione anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Provvedimento.

La Sezione C (indicatori nn. 33 e 34) è, infine, dedicata all’operatività connessa al Finanziamento del Terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. Anche in quest’ambito, appare pienamente raggiunto l’obiettivo di far confluire in un unico e organico atto normativo le casistiche rilevanti con l’inserimento di quanto già precedentemente riportato nei Provvedimenti Banca d’Italia del 27.05.2009, 24.08.2010 e del 30.01.2013, nei DM del Ministero della Giustizia del 16.04.2010 e del 17.02.2011, nonché nelle Comunicazione della UIF del 18.04.2016 e del 13.10.2017. Si evidenzia che la UIF ha integrato le casistiche già note con l’introduzione di tre nuovi sub indici (nn. 33.6, 33.11 e 33.13) dedicati all’utilizzo di carte di pagamento, di trasferimenti di somme tra privati e ad operatività commerciale con soggetti economici che presentano elementi di dubbio o sospetto.

Alla meritevole attività dell’Unità di Informazione Finanziaria dovrà seguire un’applicazione adeguata da parte dei singoli soggetti obbligati che hanno tempo sino al 31 dicembre 2023 per dar seguito all’applicazione delle nuove disposizioni. Per collaborare pienamente all’obiettivo di elevare la qualità della collaborazione attiva, i singoli Intermediari dovranno valorizzare il momento valutativo, con la piena e compiuta analisi delle informazioni e della documentazione raccolte nell’adempimento degli obblighi di Adeguata Verifica, nell’ambito della profilatura del rischio del cliente, nonché di tutte le informazioni disponibili in virtù dell’attività svolta. A parere di chi scrive la sfida per i soggetti destinatari è rappresentata dalla (rinnovata) richiesta di selezionare i singoli indicatori sulla base della concreta attività svolta. Da un lato, infatti, l’applicazione indistinta e acritica degli indicatori di anomalia, da un punto di vista degli strumenti di selezione delle operazioni e di transaction monitoring, espone al rischio, per gli Intermediari, di alimentare falsi positivi e, per la UIF, di ricevere Segnalazioni di Operazioni frutto di automatismi e criteri meccanicistici che potrebbero influire sulla qualità del flusso segnaletico, come già riscontrato dalla stessa Autorità nell’ultimo biennio. Dall’altro, tuttavia, le motivazioni sottostanti alla eventuale de-selezione degli indicatori/sub-indici in relazione alla concreta attività svolta andranno adeguatamente formalizzate dai soggetti obbligati al fine di evitare possibili contestazioni relative ad omessa Segnalazione di Operazione Sospetta.

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