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Giurisprudenza

Il giudice che ravvisi un obbligo di informazioni integrative al bilancio ex art. 2423 comma III cc deve adeguatamente e congruamente motivare

31 Maggio 2016

Federica Fainelli, praticante avvocato presso Studio Legale Avv. Massimo Dattrino

Cassazione Civile, Sez. I, 4 febbraio 2016, n. 2190

Di cosa si parla in questo articolo

A mezzo della pronunzia in commento, la Suprema Corte ha affermato che la norma di cui all’art. 2423, comma III, cod. civ. ‒ clausola generale che impone ai redattori del bilancio di fornire informazioni supplementari rispetto a quelle specificamente richieste dalle disposizioni di legge, qualora queste ultime non siano sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta ‒ deve essere applicata dal giudice “in modo controllato”. In particolare, il giudice che applichi tale norma è tenuto a adeguatamente e congruamente motivare in merito alle ragioni per cui il mero rispetto delle disposizioni di legge specificamente dettate (fissanti lo standard minimo prescritto) non sia sufficiente a fornire la “rappresentazione veritiera e corretta” imposta dalla legge.

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