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AIFMD II: in GU il decreto di recepimento

30 Marzo 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 72 del 27 marzo 2026, il Decreto Legislativo 13 marzo 2026, n. 39, di recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD II) che modifica le Direttive 2011/61/UE (AIFMD) e 2009/65/CE (UCITS) per quanto riguarda la gestione del rischio di liquidità e la vigilanza da parte dei GEFIA e dei gestori di OICVM.

La Direttiva, in particolare, disciplina gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (FIA).

Le principali finalità sottese al processo di ammodernamento della legislazione euro-unitaria in materia di GEFIA riguardano:

  • l’armonizzazione delle regole applicabili ai gestori di FIA che concedono prestiti
  • la definizione di un quadro chiaro e robusto per gli strumenti di gestione della liquidità
  • la definizione delle norme applicabili ai GEFIA che delegano le loro funzioni a terzi
  • la parità di trattamento dei soggetti che forniscono servizi di custodia, facilitando l’accesso transfrontaliero ai servizi di depositario
  • l’ottimizzazione della raccolta dei dati di vigilanza.

L’AIFMD II inoltre:

  • chiarisce la disciplina sulla delega di funzioni (come la gestione del portafoglio o del rischio) da parte dei GEFIA e dei gestori OICVM: le norme sulla delega si applicano non solo alle funzioni minime (gestione del portafoglio e del rischio) e supplementari (amministrazione, commercializzazione), ma anche a tutti i servizi ausiliari, inclusa la gestione di benchmark e, per i GEFIA, la gestione dei crediti. La normativa non si applica se la commercializzazione è svolta da distributori che agiscono per proprio conto.
  • rafforza gli obblighi di segnalazione esistenti; infatti, per migliorare la vigilanza, i GEFIA e i gestori OICVM devono comunicare regolarmente alle Autorità informazioni dettagliate sugli accordi di delega (ad esempio: nominativi dei delegati, risorse umane dedicate, attività delegate, importo o percentuale di asset delegati, scadenze, ecc.).
  • attenziona la gestione del rischio di liquidità, con disposizioni specifiche per i FIA che concedono prestiti. Per far fronte a eventuali situazioni di stress di mercato, la direttiva introduce norme armonizzate sull’uso degli strumenti di gestione della liquidità (Liquidity Management Tools – LMTs): i GEFIA devono selezionare almeno due LMTs adeguati (tra quelli elencati negli allegati alla direttiva), includendoli nei documenti costitutivi del fondo per il possibile utilizzo nell’interesse degli investitori.
  • prevede che la sospensione di sottoscrizioni e rimborsi e l’utilizzo dei conti side pocket (separazione di attività incerte) siano ammessi solo in casi eccezionali e giustificati. I side pocket sono strumenti utilizzati dai fondi di investimento per separare e isolare attività divenute illiquide o difficili da valutare a causa di eventi eccezionali; tale separazione consente al fondo principale di rimanere focalizzato sulle attività liquide, mentre gli asset illiquidi vengono gestiti separatamente. I GEFIA devono comunicare alle Autorità gli LMTs selezionati e le procedure adottate; l’Autorità di vigilanza deve essere informata senza indugio in caso di attivazione o disattivazione della sospensione e dei conti side pocket.
  • consente la nomina di un depositario in un Paese diverso da quello del FIA solo a seguito di una richiesta motivata del GEFIA (attestante l’assenza di servizi idonei nello Stato d’origine, tenuto conto della strategia) e qualora la dimensione del mercato nazionale dei depositari non superi i 50 miliardi di euro, previa valutazione dell’Autorità competente.

Le disposizioni di attuazione, in linea con i criteri di delega previsti dall’art. 13 della legge di delegazione europea 2024, n. 91/2025, modificano il Testo unico della finanza (TUF) per recepire la Direttiva (UE) 2024/927, ad eccezione delle misure di cui agli artt. 1, par. 12, e 2, par. 7, relative agli obblighi di reporting verso le autorità da parte dei fondi alternativi e dei fondi comuni UCITS, che si applicheranno dal 16 aprile 2027.

In particolare, il provvedimento integra la lista delle attività che i gestori di FIA (GEFIA) e di OICVM possono esercitare, in linea con le nuove previsioni dell’art. 6 della Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) e dell’art. 6 della Direttiva 2009/65/CE (UCITS).

Le disposizioni di attuazione riflettono i criteri di delega anche in merito all’esercizio della facoltà che consente agli Stati membri di permettere ai FIA che concedono prestiti di erogare tali prestiti ai consumatori.

A Consob e Banca d’Italia:

  • è attribuito il potere di emanare la disciplina secondaria, nel rispetto del riparto di competenze già stabilito nel TUF (vigilanza prudenziale e trasparenza/correttezza)
  • sono attribuiti i necessari poteri di vigilanza, indagine, ispezione e intervento
  • è attribuita la facoltà di introdurre a livello nazionale ulteriori strumenti di gestione della liquidità (LMTs) rispetto a quelli previsti dalla Direttiva AIFMD II (in particolare a Banca d’Italia, sentita Consob.

L’AIFMD II introduce una disciplina europea armonizzata per i FIA che concedono prestiti, con la finalità di facilitare i finanziamenti e ampliare l’accesso agli strumenti di finanza alternativa rispetto al canale bancario.

Nel dettaglio:

  • un FIA concedente prestiti è definito come un fondo la cui strategia consiste principalmente nel concedere prestiti, oppure il cui valore nozionale dei prestiti concessi è almeno pari al 50% del valore patrimoniale netto. L’attività di concessione include sia l’azione diretta del FIA quale prestatore originario, sia l’azione indiretta tramite terzi o veicoli, specialmente quando il FIA o il GEFIA partecipano alla strutturazione del credito, con l’obiettivo di coprire tutte le fasi della filiera del credito
  • i FIA che concedono prestiti devono essere costituiti in forma chiusa, salvo specifiche condizioni (ad esempio, adozione di un sistema di gestione del rischio di liquidità compatibile con la strategia e garanzia di equo trattamento degli investitori)
  • è vietato ai GEFIA gestire FIA con il solo scopo di concedere prestiti per rivenderli a terzi, al fine di prevenire fenomeni di moral hazard e salvaguardare la qualità del credito
  • i GEFIA devono implementare procedure efficaci per la concessione, la valutazione del rischio di credito e il monitoraggio del portafoglio clienti, da riesaminare almeno annualmente.
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