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Frodi nel credito al consumo: il nuovo regolamento di SCIPAFI

7 Luglio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il MEF ha posto in consultazione uno schema di decreto, con il nuovo regolamento del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità (SCIPAFI), istituito con il Titolo V-bis del D. Lgs. 141/2010.

SCIPAFI, ovvero il “Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità” è un sistema centralizzato di riscontro di dati e di condivisione di informazioni, volto ad arginare il fenomeno delle frodi identitarie.

La principale finalità di SCIPAFI è quella di consentire la verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedano:

  • una dilazione o un differimento di pagamento
  • un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria
  • un servizio a pagamento differito
  • una prestazione di carattere assicurativo, anche quando è associata ad un rapporto o ad altra operazione bancaria o finanziaria.

Con decreto MEF n. 95/2014, è quindi stato adottato il regolamento di attuazione previsto dall’art. 30-octies, c. 1, del D. Lgs. 141/2010: tale regolamento, tuttavia, è divenuto meno coerente rispetto alle sopravvenute disposizioni legislative in materia e rispetto alle nuove forme di protezione dei dati personali introdotte dal GDPR e alle evoluzioni tecnologiche nel settore della prevenzione delle frodi, e si è reso quindi opportuno procedere all’abrogazione di tale decreto, al fine di emanare un nuovo regolamento.

Le principali novità introdotte con lo schema di regolamento, rispetto a quello attuale, sono:

  • l’implementazione della finalità antiriciclaggio di SCIPAFI, tramite le disposizioni che regolano le modalità di accesso al sistema da parte dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica di cui all’art. 3 del D. Lgs. 213/2007, non ricompresi tra i soggetti aderenti diretti e indiretti (art. 6 dello schema di regolamento)
  • nuove disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (art. 3)
  • la riduzione dell’importo del contributo una tantum dovuto dagli “aderenti diretti” di cui all’art. 4, c. 1, e dai “soggetti autorizzati” di cui all’art. 5 (art. 7, c. 4)
  • la riduzione dell’importo dovuto per ogni singola richiesta di autenticità dei dati (art. 7, c. 5)
  • l’introduzione di quattro fasce di prezzo unitario decrescente al crescere del numero delle interrogazioni complessive (art. 7, c. 5)
  • una nuova disciplina per il funzionamento del “Modulo informatico di allerta ex art. 30-quater, c. 1, lett. c), del D. Lgs. 141/2010 (art. 1, lett. z)
  • un Allegato tecnico” con gli aspetti tecnico-informatici di funzionamento del sistema (allegato 1).

Le osservazioni e i contributi dovranno essere inviati entro e non oltre il 7 agosto 2025.

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