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Fondi: proposte Consob per la semplificazione della quotazione

30 Giugno 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Consob ha avviato una consultazione sulla proposta di rimuovere l’obbligo di redazione e pubblicazione del documento per la quotazione in Italia dei fondi, ovvero, in particolare, degli OIVCM europei e dei FIA aperti riservati, gestiti da società europee, come previsto dagli artt. 59 e 60 del Regolamento Emittenti.

Si ricorda che l’art. 113-bis, comma 3, del TUF, nel disciplinare l’ammissione alle negoziazioni di OICR aperti UE, stabilisce che Consob riconosca il prospetto approvato dall’Autorità competente dello Stato membro di origine dell’OICR, come prospetto di ammissione alle negoziazioni e conferisce a Consob stessa il potere di richiedere, in aggiunta, un documento per la quotazione.

Più nel dettaglio, gli artt. 59 e 60 del Regolamento Emittenti, per la quotazione dei fondi in Italia, prevedono che:

  • gli OICVM UE debbano pubblicare:
    • il prospetto approvato dall’Autorità del loro Stato membro di origine
    • il KID previsto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) e dal relativo Regolamento delegato (UE) 2017/653 o il KIID previsto dalla normativa UCITS
    • un documento per la quotazione redatto secondo lo Schema 2 di cui all’Allegato 1B al Regolamento Emittenti (art. 60, c. 1);
  • i FIA italiani e UE aperti riservati, gestiti da un GEFIA UE, devono pubblicare:
    • il prospetto previsto dalla legislazione dello Stato membro di origine del GEFIA
    • il documento per la quotazione redatto secondo lo Schema 2 dell’Allegato 1B (art. 59, c. 1-ter e art. 60, c. 3-ter).

Consob sottolinea che il documento per la quotazione rappresenta una peculiarità dell’ordinamento italiano, non essendo richiesto dalla normativa UE di riferimento (UCITSD e
AIFMD).

La proposta di eliminazione dell’obbligo di redigere e pubblicare il documento per la quotazione previsto negli artt. 59 e 60 implica altresì:

  • intervenire sull’art. 103-bis, c. 1 del Regolamento Emittenti, che disciplina gli obblighi informativi a cui sono tenuti gli OICR aperti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, espungendo il riferimento al documento per la quotazione
  • intervenire sull’Appendice prevista nello Schema 1 dell’Allegato 1B, al fine di garantire parità di trattamento tra OICR esteri e OICR italiani: in particolare, viene proposta l’eliminazione delle informazioni che non sono rinvenibili nella normativa europea di riferimento o che costituiscono una ripetizione di quanto già previsto nello Schema di prospetto.
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