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Fondi di investimento: nuove norme sulle informazioni circa le attività transfrontaliere

25 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 marzo 2024 i Regolamenti delegati e di esecuzione, con le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (RTS e ITS) relative alla forma ed al contenuto delle informazioni da notificare per le attività transfrontaliere dei gestori dei fondi di investimento alternativi (GEFIA) e delle società di gestione e degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

In particolare, sono stati pubblicati:

  • Il Regolamento delegato (UE) 2024/911, che integra la Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCTS) sulle RTS (norme tecniche di regolamentazione) che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere delle società di gestione e degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
  • Il Regolamento delegato (UE) 2024/912 che integra la Direttiva 2011/61/UE (Direttiva AIFMD) per quanto riguarda le RTS che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA);
  • Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/913 che stabilisce ITS (norme tecniche di attuazione) per l’applicazione della Direttiva 2011/61/UE sulla forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei GEFIA e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera;
  • Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/910 che stabilisce ITS (norme tecniche di attuazione) per l’applicazione della Direttiva 2009/65/CE sulla forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di società di gestione di OICVM, nonché lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera, e che modifica il Regolamento (UE) n. 584/2010.

Le modifiche si sono rese necessarie per consentire l’identificazione univoca per via elettronica dell’organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e dei fondi di investimento alternativi (FIA), tramite il numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) e l’identificativo della persona giuridica (LEI) dell’OICVM e del FIA.

I Regolamenti pubblicati oggi introducono quindi la notifica obbligatoria dell’ISIN e del LEI quando siano stati assegnati all’OICVM ed ai FIA, e siano pertanto disponibili.

Lo scambio di informazioni tra autorità competenti è uno degli elementi delle procedure amministrative relative alle notifiche dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e delle società di gestione e OICVM, che intendono svolgere attività di commercializzazione o di gestione, prestare servizi o stabilire una succursale in Stati membri ospitanti.

Ai fini dell’espletamento agevole, celere, snello e corretto di tali procedure amministrative si è reso necessario quindi, tramite le opportune ITS introdotte con i regolamenti oggi pubblicati, definire e armonizzare lo scambio di informazioni tra autorità competenti elaborando formulari, modelli, procedure di cooperazione e sistemi di comunicazione elettronica uniformi.

Ai fini di una trasmissione celere, corretta, efficiente in termini di costi e snella della mole enorme di informazioni da inviare e da ricevere per le notifiche tra Stati membri, è indispensabile che le informazioni siano fornite per via elettronica: sebbene sia praticabile il ricorso alla posta elettronica, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni anche mediante altra tecnologia elettronica potenzialmente più avanzata.

Si è quindi stabilita appositamente una procedura particolareggiata per tali trasmissioni elettroniche e per la soluzione dei problemi tecnici che potrebbero verificarsi nel processo di trasmissione delle informazioni tra autorità competenti.

Si precisa, quanto agli OIVCM, che il Regolamento (UE) n. 584/2010 aveva già armonizzato alcuni aspetti della procedura di notifica e commercializzazione di OICVM in uno Stato membro ospitante, definendo un modello standard per la lettera di notifica e l’attestato OICVM.

La Direttiva (UE) 2019/1160, tuttavia, ha poi modificato la Direttiva 2009/65/CE, per introdurre nuovi requisiti in relazione al contenuto della lettera di notifica che le società di gestione devono trasmettere per commercializzare le proprie quote o azioni in uno Stato membro ospitante: tali modifiche devono quindi trovare riscontro nel Regolamento (UE) n. 584/2010, che viene pertanto modificato di conseguenza con il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/910.

I presenti regolamenti si basano su progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

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