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L’esenzione fiscale delle sopravvenienze attive da piano di risanamento

29 Novembre 2024

Enrico Matano, Dottorando in Diritto tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta n. 222/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti, ottenuta mediante un piano attestato di risanamento ex art. 56 del Codice della crisi d’impresa (D. Lgs. 14/2019), possono beneficiare dell’esenzione fiscale parziale prevista dall’art. 88, c. 4-ter del TUIR, a condizione che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese. 

Il piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale stragiudiziale – previsto dall’art. 56 del nuovo Codice della crisi – che consente all’imprenditore in stato di crisi o insolvenza di proporre ai creditori un progetto di recupero, volto a ridurre l’esposizione debitoria e a riequilibrare la situazione finanziaria.

Si prevede la facoltà (e non l’obbligo) dell’impresa di iscrivere il piano di risanamento nel registro delle imprese, al fine di tutelare la riservatezza e di non rendere la crisi di pubblico dominio.

Tale procedura, qualora i creditori prestino il loro consenso, può generare sopravvenienze attive nella misura in cui comporti una riduzione dei debiti. 

La questione era stata sollevata da una società in liquidazione per perdite superiori al capitale sociale, che aveva pianificato un risanamento della propria esposizione debitoria mediante un piano attestato di risanamento.

La società aveva chiesto se le sopravvenienze attive che sarebbero emerse da questo piano di risanamento potessero beneficiare dell’esenzione fiscale di cui all’art. 88, comma 4-ter del TUIR, nonostante tale agevolazione richiami solo i “vecchi” piani di risanamento ex articolo 67 della Legge Fallimentare, e subordinandola alla condizione che il piano sia stato pubblicato nel registro delle imprese.

L’Agenzia ha accolto la prospettazione della società, basandosi sull’analogia tra il piano ex art. 56 e quello ex art. 67, ritenendo applicabile anche alla prima ipotesi la normativa sulle esenzioni fiscali per le sopravvenienze attive.

In particolare, la norma agevolativa si applica solo alle sopravvenienze attive eccedenti le perdite di periodo e pregresse, evitando così che queste riducano ulteriormente gli imponibili dei periodi successivi.

La ratio della limitazione è di favorire le procedure di risanamento senza ostacolare la continuità aziendale.

In conclusione, a patto che il piano di risanamento sia stato pubblicato sul registro delle imprese, come imposto dall’art. 88, comma 4-ter del TUIR, la società potrà godere dell’esenzione delle sopravvenienze attive derivanti dalla procedura nella misura eccedente le perdite di periodo e pregresse. 

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