EBA ha avviato una consultazione pubblica su tre progetti di RTS (norme tecniche di regolamentazione) relativi alla riclassificazione delle imprese di investimento come enti creditizi, qualora superino la soglia di 30 miliardi di euro di totale attivo.
Le proposte chiariscono:
- le modalità di calcolo del totale delle attività ai fini del rispetto di tale soglia
- le modalità con cui le imprese di investimento devono comunicare tali informazioni alle autorità competenti
- le condizioni alle quali le autorità competenti possono decidere di concedere una deroga.
Gli RTS in oggetto riflettono le modifiche del 2024 alla CRD e contribuiscono a un’applicazione più proporzionata e basata sul rischio del quadro normativo applicabile alle imprese di investimento.
In particolare, si ricorda come ai sensi della CRD, le imprese di investimento il cui totale delle attività superi i 30 miliardi di euro sono tenute a ottenere un’autorizzazione come ente creditizio anziché operare in base all’autorizzazione come impresa di investimento ai sensi della MiFID.
A seguito delle modifiche apportate alla CRD nel 2024, che hanno chiarito l’ambito delle entità da includere nel calcolo del totale delle attività, EBA ha modificato il proprio progetto di RTS relativo alla metodologia di calcolo della soglia e ai relativi obblighi di rendicontazione per le imprese di investimento.
Inoltre, EBA sta avviando una consultazione su una bozza di RTS che specifica i fattori che le autorità competenti devono prendere in considerazione nel valutare se concedere una deroga all’obbligo di possedere un’autorizzazione come ente creditizio. Qualora venga concessa una deroga, l’impresa può continuare a operare in base a un’autorizzazione come impresa di investimento.
Si precisa, infine, come gli RTS in oggetto siano stati elaborati sulla base:
- dell’art. 8 par. 6 lett. b) della CRD il quale incarica EBA di specificare la metodologia per il calcolo del livello delle attività totali a livello individuale e di gruppo ai fini della soglia di 30 miliardi di euro
- dell’art. 55 par. 5 dell’IFR (Regolamento (UE) 2019/2033) che incarica EBA di specificare gli obblighi di rendicontazione per le imprese di investimento il cui totale delle attività superi i 5 miliardi di euro
- dell’ art. 8 bis par. 7 della CRD, che incarica EBA di specificare i fattori che le autorità competenti devono prendere in considerazione nel decidere se concedere una deroga all’obbligo di detenere un’autorizzazione come ente creditizio.
La consultazione è aperta fino al 25 novembre 2026.


