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Giurisprudenza

È amministratore di fatto solo chi svolge un’apprezzabile attività gestoria in modo non episodico o occasionale

5 Dicembre 2016

Domenico Siracusa, Trainee presso GLG & Partners

Cassazione Penale, Sez. V, 4 maggio 2016, n. 39681 – Pres. Lapalorcia, Rel. Pistorelli

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha l’occasione di pronunciarsi su due rilevanti questioni: (i) i presupposti e i limiti per qualificare un soggetto quale amministratore di fatto di una società; e (ii) il rispetto del principio di correlazione nel processo penale tra l’affermata responsabilità per la condotta di omessa istituzione delle scritture contabili, ipotesi di bancarotta semplice ex art. 217 L. Fall., e la condanna per bancarotta fraudolenta documentale.

Con riferimento al punto (i), la Corte precisa che si può considerare come amministratore di fatto solo chi, quantomeno, abbia compiuto un’apprezzabile attività gestoria, in modo non episodico o occasionale: pertanto, si devono rilevare elementi tali da connotare un inserimento organico del soggetto nelle funzioni direttive della società, non essendo di riflesso sufficiente un mero contributo alla consumazione delle condotte attribuibili all’amministratore effettivo della società.

Con riferimento al punto (ii), si ribadisce che il principio di correlazione ha lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio di diritto di difesa dell’imputato: pertanto, una mera modificazione dell’accusa originaria non comporta una violazione di tale principio, dovendosi invece indagare se la modificazione dell’imputazione abbia pregiudicato la possibilità di difesa dell’imputato. Sul punto, con riferimento al caso di specie, in fatto, viene contestato il mancato reperimento delle scritture contabili, con la conseguenza che – secondo la Corte – le condotte di mancata consegna, sottrazione o occultamento, di cui alla bancarotta fraudolenta, o di omessa tenuta dall’inizio della documentazione contabile, di cui alla bancarotta semplice, sono tra loro equivalenti ai fini del rispetto del principio di correlazione, in quanto sin dall’inizio l’imputato è stato posto nelle condizioni di difendersi sul fatto essenziale della contestazione.

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