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Divieto di interlocking: aggiornati i criteri di applicazione

16 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

IVASS, Banca d’Italia e Consob, d’intesa con l’AGCM, hanno aggiornato i Criteri 2012, già aggiornati nel 2018, sull’applicazione del divieto di “interlocking”, ovvero il divieto di assumere cariche in intermediari in concorrenza tra loro nel settore finanziario.

L’art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nell’introdurre il divieto di interlocking, ha vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

La nuova revisione dei criteri applicativi si rende necessaria alla luce delle modifiche apportate dalla l. n. 118/22 alle modalità di calcolo del fatturato rilevante per l’obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione da parte delle banche, gli intermediari finanziari e imprese di assicurazione previsto nell’art. 16, comma 2, della l. antitrust.

Infatti, né i criteri applicativi del 2012 né la Comunicazione del 2018 hanno stabilito un meccanismo di aggiornamento automatico dei Criteri alle modifiche del metodo di calcolo contenuto nell’art. 16, comma 2, della l. antitrust.

In particolare, per le banche e gli intermediari finanziari, il legislatore ha sostituito il precedente metodo di calcolo basato sulla dimensione dell’attivo patrimoniale degli intermediari con un altro metodo fondato sui proventi derivanti dalla gestione. Il nuovo testo dell’art. 16, comma 2, della l. antitrust prevede infatti che, con riferimento a questi soggetti, per fatturato si intende la somma delle voci di conto economico ivi elencate e non più, come in passato, il decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione, il nuovo art. 16, comma 2, in sostanziale continuità con la situazione previgente, specifica che il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull’importo dei premi o sul relativo volume complessivo.

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