Pubblicati in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 144 del 24 giugno 2025, due provvedimenti di Banca d’Italia del 16 giugno 2025, che aggiornano e modificano le proprie disposizioni in materia di antiriciclaggio (AML) per gli operatori non finanziari gestori del contante.
Le disposizioni modificate sono le seguenti:
- disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco (Provvedimento della Banca d’Italia del 23 aprile 2019)
- disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (Provvedimento della Banca d’Italia del 4 febbraio 2020)
Le disposizioni sono state pubblicate in seguito alla chiusura della consultazione con il mercato avviata lo scorso 29 aprile 2024, e le modifiche tengono conto del c.d. correttivo al decreto antiriciclaggio, ovvero il D. Lgs. 125/2019, nonché degli elementi raccolti dal confronto avviato con gli operatori.
Le modifiche, in particolare, hanno interessato soprattutto il provvedimento sugli assetti organizzativi, e più limitatamente il provvedimento in materia di adeguata verifica.
In sintesi, queste le modifiche principali al Provvedimento 23/04/2019 sugli assetti organizzativi in materia AML degli operatori non finanziari:
- Definizioni: vengono precisate le definizioni dei controlli di primo, secondo e terzo livello in materia antiriciclaggio, indicando a titolo esemplificativo anche le strutture incaricate della loro esecuzione
- Procedimenti amministrativi (art. 5 e 30): viene esteso a 120 giorni il termine per la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvio dell’attività di trattamento del contante a seguito dell’iscrizione nell’elenco, con facoltà di richiedere una proroga per l’avvio dell’attività; è stato eliminato il provvedimento di decadenza (i cui presupposti confluiscono nel procedimento di cancellazione d’ufficio)
- Requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali, dei responsabili di funzioni e dei soci (artt. 6 – 8):
- viene precisata l’obbligatorietà della verifica del possesso dei requisiti da parte degli esponenti aziendali in presenza di eventi sopravvenuti ed è stata più chiaramente indicata la documentazione da esaminare in occasione della verifica dei requisiti degli altri profili aziendali (ad es. dal responsabile della funzione antiriciclaggio)
- viene richiesto ai titolari di partecipazioni rilevanti nel capitale sociale degli operatori di comunicare all’organo di gestione il verificarsi di eventi che possano incidere sul mantenimento dei requisiti, così da consentire agli operatori di gestire eventi della specie, indipendentemente dai momenti di verifica previsti in occasione delle eventuali variazioni dell’assetto proprietario.
- Comunicazioni a Banca d’Italia (art. 11): sono stati ampliati gli obblighi di comunicazione a Banca d’Italia, per includere in particolare le informazioni relative al possesso della licenza prefettizia prevista dalla normativa di pubblica sicurezza, nonché l’esecuzione di operazioni societarie (ad es., operazioni di fusione e cessione/affitto del ramo d’azienda relativi all’attività di trattamento del contante)
- Assetti organizzativi e sistema dei controlli interni (Capo V, in particolare artt. 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26): sono stati precisati i principali flussi informativi tra gli organi aziendali e le funzioni di controllo
- Esponente aziendale AML (in particolare, art. 15-bis e 26): gli operatori non finanziari possono nominare l’esponente responsabile AML, identificato in un componente dell’organo di gestione, anche esecutivo, con compiti di monitoraggio nel continuo dell’assetto organizzativo a fini antiriciclaggio e di raccordo tra il board e le figure di controllo aziendali
- Criteri di conduzione dell’esercizio di autovalutazione del rischio – Schema della relazione annuale della funzione antiriciclaggio (art. 19, Allegati 8 e 9): sono stati inseriti nel provvedimento i criteri per l’effettuazione dell’esercizio di autovalutazione del rischio AML/CFT, già comunicati al comparto nel 2022; per agevolare l’attività dei Responsabili della funzione antiriciclaggio degli operatori è stato altresì introdotto lo schema della relazione annuale
- Disciplina sanzionatoria (art. 31): è stato complessivamente rivisto l’impianto sanzionatorio del provvedimento, alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 125/2019 (cd. correttivo) e dall’art. 62, co. 7bis del d.lgs. n. 231/07, che disciplinano più compiutamente la potestà sanzionatoria della Banca d’Italia sugli operatori iscritti nell’elenco. In tale contesto, sono stati altresì definiti i criteri per la sussistenza di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime
Queste invece le modifiche principali al provvedimento di Banca d’Italia del 4/02/2020 in materia di adeguata verifica:
- Definizioni (Disposizioni Preliminari, par. 2): la definizione di “dati identificativi” del cliente, esecutore e titolare effettivo è stata allineata a quella contenuta nel decreto antiriciclaggio
- Profilatura della clientela (Parte prima, par. 3): sono state recepite le indicazioni già fornite sulle modalità di svolgimento dei controlli da parte del responsabile della funzione antiriciclaggio sull’attività di profilatura della clientela
- Monitoraggio su soggetti serviti (Parte seconda, par. 7): tale disciplina viene inserita in un’unica sezione del provvedimento, eliminando la Parte Sesta.