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Decreto competitività: nuove modifiche all’120 TUB in materia di anatocismo bancario

26 Giugno 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (c.d. Decreto competitività).

Il decreto entra in vigore a partire dal 25 giugno 2014 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Fra le diverse misure si evidenziano le modifiche, previste dall’art. 31 del decreto, all’articolo 120 del decreto legislativo 01 settembre 1993 n. 385 (TUB) in materia di anatocismo bancario, che seguono quelle apportante dalla legge di stabilità 2014 (cfr. contenuti correlati).

In particolare, viene prevista la sostituzione dell’attuale comma 2 dell’articolo 120 del TUB con il seguente: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti  conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre”.

La stessa disposizione prevede che, fino all’entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle . operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria”.

La periodicità di cui al nuovo comma 2 dell’articolo 120 TUB si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l’introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell’articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

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