WEBINAR / 14 Ottobre
‎La valutazione delle garanzie immobiliari nell’attuazione del CRR 3

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CRR 3 ed esposizioni garantite da immobili: disposizioni di vigilanza aggiornate

28 Agosto 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato il 50° aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche, di cui alla Circolare n. 285/2013, in attuazione delle discrezionalità previste per le Autorità nazionali dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR 3), con particolare riferimento ai modelli interni per il rischio di credito ed alla valutazione delle esposizioni garantite da immobili.

Si ricorda che la nostra Rivista, in relazione alle modifiche introdotte dal CRR 3 in ordine alla valutazione delle esposizioni garantite da immobili, ha organizzato per il giorno 14 ottobre 2025 il webinar “La valutazione delle garanzie immobiliari nell’attuazione del CRR 3“.

In particolare, Banca d’Italia ha modificato:

  • la disciplina prudenziale su base consolidata, disciplinata nelle disposizioni introduttive e nell’ambito di applicazione della Circolare
  • l’applicazione in Italia del CRR, disciplinata nella Parte Seconda
  • le disposizioni in materia di obbligazioni bancarie garantite e banche in forma cooperativa, disciplinate nella Parte Terza, Capitolo 3 e Capitolo 4.

Contestualmente, ha abrogato alcune Linee di Orientamento in materia di IRB (Internal Rating Based – metodo dei rating interni), in quanto superate a seguito dell’adozione dei Regulatory Technical Standards (RTS) e linee guida EBA nell’ambito della cd. “IRB roadmap”.

Il CRR3 ha introdotto alcune opzioni e discrezionalità per tener conto delle specificità delle diverse giurisdizioni: Banca d’Italia, pertanto, ha rivisto e integrato alcuni capitoli delle disposizioni citate, con i riferimenti alle modalità di esercizio delle discrezionalità del CRR, incluse quelle previste dal CRR2.

Quale autorità competente per le banche italiane meno significative, l’Autorità si è generalmente allineata alle scelte della BCE: nella revisione dei Capitoli viene fatto rinvio agli strumenti con cui la BCE ha effettuato le scelte di esercizio per le banche significative e con i quali ha indicato alle autorità nazionali le modalità di allineamento.

Più nel dettaglio:

  • il Capitolo 4 “Rischio di credito – metodo IRB è stato inoltre modificato per dare attuazione alla discrezionalità di cui all’art. 465, par. 5 CRR 3, che consente alle banche che adottano modelli interni di tipo IRB di utilizzare in via transitoria dei fattori di ponderazione preferenziali nel calcolo dell’output floor, per le esposizioni garantite da immobili residenziali ubicati in Italia il cui esercizio spetta a Banca d’Italia (così è previsto dalla legge di delegazione europea 2024)
  • in esito alla consultazione avviata con il mercato, Banca d’Italia ha deciso di non esercitare invece la discrezionalità di cui all’art. 129, par. 3, CRR in materia di obbligazioni bancarie garantite (covered bond), la cui scelta di esercizio spetta a Banca d’Italia, in qualità di autorità competente per la vigilanza dei relativi programmi di emissione: tale discrezionalità è riferita ai requisiti di ammissibilità dei mutui ipotecari nel cover pool (i.e. i limiti di loan-to-value), con particolare riferimento ai criteri di valutazione degli immobili posti a garanzia dei mutui
  • il mancato esercizio della discrezionalità implica il mantenimento del pieno allineamento tra metodo di valutazione degli immobili ai fini della disciplina prudenziale e di quella in materia di obbligazioni bancarie garantite, con il superamento del valore di mercato e l’applicazione del nuovo criterio di valutazione introdotto dal CRR 3: sono state quindi allineate in tal senso anche le relative disposizioni della Parte Terza, Capitolo 3, Sezione 2, par. 1.1.

L‘atto di emanazione contiene poi l’elenco puntuale dei procedimenti amministrativi di nuova introduzione di Banca d’Italia  e di quelli aggiornati, allineandoli alle modifiche introdotte alle disposizioni di vigilanza, conformemente al CRR 3.

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