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CRD: linee guida sugli strumenti di dotazione di capitale delle succursali di paesi terzi

2 Marzo 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha pubblicato la versione definitiva delle proprie Linee Guida sugli strumenti per il rispetto del requisito di dotazione di capitale per le succursali di paesi terzi, ai sensi della Direttiva sui Requisiti Patrimoniali (CRD).

Si ricorda che l’art. 48 sexies, par. 2, della Direttiva 2013/36/UE (CRD) specifica gli strumenti che potrebbero essere utilizzati in caso di risoluzione o liquidazione della succursale di paesi terzi, incluso “qualsiasi altro strumento a disposizione della succursale di paesi terzi per un utilizzo illimitato e immediato a copertura di rischi o perdite non appena si verificano“.

In tale contesto, l’art. 48 sexies, par. 4, della Direttiva 2013/36/UE impone a EBA di specificare i requisiti per tali “altri strumenti”.

Le Linee Guida, ai sensi della CRD, definiscono quindi l’elenco degli strumenti che le succursali di paesi terzi possono utilizzare per soddisfare il proprio requisito di dotazione di capitale e specificano le condizioni operative minime che garantiscono la disponibilità di tali strumenti quando necessario, al fine di garantire che le attività di dotazione di capitale proteggano i depositanti locali a livello di succursale del paese terzo o che rimangano disponibili per pagare i crediti appropriati e soddisfare i creditori locali in caso di risoluzione o liquidazione della succursale del paese terzo.

Per garantire che gli strumenti di dotazione di capitale siano a disposizione della succursale del paese terzo per un utilizzo illimitato e immediato, al fine di assorbire rischi o perdite, EBA ha identificato come idonei gli strumenti finanziari emessi o garantiti da amministrazioni centrali, regionali o locali, banche centrali, enti del settore pubblico, banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali, che riceverebbero una ponderazione del rischio dello 0% secondo l’approccio standardizzato per il rischio di credito.

Gli Orientamenti chiariscono inoltre le condizioni operative minime che le succursali di paesi terzi devono soddisfare affinché gli strumenti di dotazione di capitale servano efficacemente al loro scopo e rimangano disponibili in caso di risoluzione o liquidazione della succursale di paesi terzi.

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