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Giurisprudenza

Cram down fiscale e rinvio pregiudiziale alla CGUE

29 Ottobre 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 22 ottobre 2026, n. 27546 – Pres. Ferro, Rel. D’Orazio

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 27546 del 22 ottobre 2026, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per accertare la compatibilità della vecchia legge fallimentare con la Direttiva Insolvency, in riferimento al cram down fiscale nell’ambito del concordato preventivo.

In proposito, il collegio di legittimità ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea i seguenti quesiti interpretativi: “se gli artt. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 23 della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, dove consentono al debitore l’accesso ai quadri di ristrutturazione in caso di insolvenza superabile o regolabile con il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa, ostino all’applicazione di una disciplina di diritto interno costituita dagli artt. 160, 161, 177 e 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) interpretata nel senso che

  1. il debitore può anche aver dato causa all’insolvenza deliberatamente e preordinatamente;
  2. l’omologazione del concordato è obbligatoriamente pronunciata dall’autorità giudiziaria in caso di voto negativo espresso manifestato nel giudizio dal creditore pubblico (Fisco), quando il relativo credito, ammesso al voto, sia determinante per il raggiungimento della maggioranza di approvazione, nonostante il creditore stesso si opponga all’omologazione ed essendo sufficiente per la stessa il superamento del solo giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione fallimentare;

se la previsione dell’approvazione forzosa della proposta di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nonostante il voto negativo espresso del creditore pubblico (Fisco) e purché esso sia determinante, restando sufficiente la sola convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione fallimentare, sia compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato relativi alle “imprese in difficoltà”, per quanto consentito dall’art. 107, comma 1 e comma 3 lett. c) TFUE, come definito dagli OASR (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà – Comunicazione della Commissione – 2014/C 249/01)“.

La controversia trae origine dal ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che aveva confermato l’omologazione del concordato preventivo della società debitrice.

Invero, il Fisco si era opposto evidenziando che l’insolvenza derivava dalla sistematica omissione dei tributi.

Conseguentemente, i giudici territoriali avevano omologato il piano ritenendo che l’art. 180 c. 4 L.F. imponga il cram down fiscale ed il superamento del voto contrario sulla base della sola convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, prescindendo dalla meritevolezza del contribuente.

La Cassazione ha evidenziato quindi che la giurisprudenza di legittimità ritiene irrilevante la condotta soggettiva del debitore ai fini del concordato (Cass. Sez. I, n. 1033/2024; Cass. Sez. I, n. 5866/2026), ravvisando un rilevante contrasto tra la prassi interna ed il diritto dell’Unione Europea, ed articolando il rinvio pregiudiziale in tre distinti profili sistematici.

La decisione del giudice europeo dovrà dunque stabilire se il cram down fiscale possa operare anche a beneficio di imprese che abbiano preordinatamente adottato condotte causative della propria insolvenza mediante – come nel caso di specie – sistematica omissione del pagamento dei tributi e dei contributi
previdenziali.

Meritevolezza dell’imprenditore e perimetrazione dei beneficiari della Direttiva Insolvency

In primo luogo, l’ordinanza analizza l’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2019/1023, evidenziando come la normativa europea sia preordinata a tutelare esclusivamente gli imprenditori sani ed i debitori in buona fede.

Invero, dai considerando n. 1, 16 e 24 della direttiva emerge che i quadri di ristrutturazione sono destinati a favorire la continuità dell’impresa sostenibile, la cui crisi non sia stata provocata da condotte dolose.

Inoltre, l’art. 23 della Direttiva Insolvency consente agli Stati membri di limitare o negare l’esdebitazione qualora il debitore abbia agito in modo disonesto o in malafede. Tuttavia, la legge fallimentare italiana consente l’accesso al cram down fiscale anche all’imprenditore che abbia disatteso i doveri tributari.

Nello specifico, la giurisprudenza europea ha ribadito che la ristrutturazione rimane subordinata ai requisiti della lealtà e della buona fede (Corte Giust. UE, C-493/15; Corte Giust. UE, C-723/23).

Ciononostante, il sistema nazionale impone l’omologazione coattiva qualora il debitore effettui la mera disclosure delle condotte illecite nel ricorso ex art. 161 L.F. Pertanto, si dubita che la direttiva europea consenta una ristrutturazione coattiva del debito erariale in favore di soggetti che abbiano programmato l’insolvenza per sfuggire alla tassazione.

Neutralizzazione coattiva del dissenso del Fisco e limiti del controllo giudiziale

In secondo luogo, la pronuncia esamina il meccanismo dell’art. 180 c. 4 L.F., in forza del quale il voto contrario dell’amministrazione finanziaria viene convertito in voto favorevole per il calcolo della maggioranza ex art. 177 L.F.

Invero, nei casi in cui il credito pubblico sia determinante, la legge impone di ritenere raggiunto l’assenso, aprendo l’omologazione pur a fronte del diniego del Fisco.

Conseguentemente, il creditore dissenziente deve proporre opposizione ex art. 180 c. 4 L.F. nell’ambito della quale il sindacato del giudice rimane circoscritto alla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

Dunque, l’ordinanza evidenzia che la Direttiva (UE) 2019/1023 garantisce il diritto di voto di tutti i creditori incisi dal piano ex art. 9 ed impone un effettivo esame del voto e delle contestazioni (Corte Giust. UE, C-493/15); al contrario, il meccanismo nazionale svuota di contenuto la volontà del creditore pubblico, trasformando un rifiuto espresso in un assenso automatico.

Nello specifico, il giudice non può esaminare le ragioni del diniego, dovendosi limitare ad una verifica sulla convenienza contabile di cui all’art. 161 c. 3 L.F.

Pertanto, la Corte chiede al giudice europeo se tali garanzie unionali ostino alla mutazione genetica della volontà contraria del creditore pubblico.

Inquadramento del cram down fiscale come aiuto di Stato e distorsione della concorrenza ex art. 107 TFUE

In terzo luogo, la Cassazione esamina la disciplina degli aiuti di Stato ex art. 107 par. 1 e par. 3 lett. c) del TFUE e degli Orientamenti per la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione 2014/C 249/01).

Invero, la qualificazione di una misura quale aiuto di Stato vietato richiede la rinuncia a risorse statali, l’incidenza sugli scambi tra Stati membri, un vantaggio selettivo e la distorsione della concorrenza (Corte Giust. UE, C-387/92; Corte Giust. UE, C-280/00).

In tale ambito, la Comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 chiarisce che l’abbattimento autoritativo del debito pubblico può integrare un aiuto laddove la riduzione difetti di una chiara giustificazione.

Inoltre, gli Orientamenti OASR del 2014 evidenziano la necessità di contenere l’azzardo morale, evitando che le imprese facciano affidamento sulla successiva falcidia dei propri debiti.

Nello specifico, l’applicazione dell’art. 180 c. 4 L.F. attribuisce alla società debitrice un indebito vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti che adempiano regolarmente ai doveri di contribuzione ex art. 53 Cost. ed ai doveri di solidarietà ex art. 2 Cost. (Corte Giust. UE, C-503/25 e C-504/25).

Pertanto, la Suprema Corte dubita che la conversione coattiva del voto negativo dell’amministrazione finanziaria sia compatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

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