Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 1 del 02 gennaio 2025, il Decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 211, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione.
In particolare, il Regolamento abroga il Regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli, nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni, a norma del Regolamento (UE) 2018/1672.
In sintesi, di seguito le novità principali del decreto di adeguamento al Regolamento UE relativo ai controlli sul denaro contante:
- ampliamento delle misure per la segnalazione dei trasferimenti di valori pari o superiori a 10.000 euro, includendo sia il denaro contante sia strumenti di pagamento, come carte prepagate e altri mezzi: le autorità competenti saranno ora obbligate a inviare all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) dichiarazioni con cadenza quindicinale sui movimenti di tali valori
- obbligo di trasmissione all’UIF delle informazioni relative a sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, senza soglie minime, nonché i casi di mancato rispetto degli obblighi dichiarativi emersi durante i controlli
- ridefinizione delle categorie di “oro da investimento” e “materiale d’oro”, e riduzione della soglia minima per la dichiarazione all’UIF delle operazioni con tali valori, da 12.500 euro a 10.000 euro (e ciò anche in ipotesi di transazioni frazionate che, nel corso del mese, superino i 2.500 euro per singola operazione e in ogni caso i 10.000 euro complessivi)
- l’esercizio professionale del commercio di oro da parte delle società di capitali sarà subordinato alla comunicazione preventiva all’Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM), che si occuperà di istituire e tenere un apposito registro
- modifiche della normativa valutaria: vengono aggiornate in particolare le definizioni di “denaro contante”, “valuta”, “strumenti negoziabili al portatore”, “carte prepagate” e “denaro contante non accompagnato”
- in merito all’obbligo di dichiarazione gravante sui trasferimenti di “denaro non accompagnato” pari o superiore a 10.000 euro, la dichiarazione non sarà valida se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete e se il denaro non è messo a disposizione per il controllo dell’Agenzia delle Dogane (ADM)
- concessione ad ADM e Guardia di Finanza della facoltà di trattenere temporaneamente (fino a 30 giorni, prorogabili in casi particolari a 90) il denaro non dichiarato, sospettato di essere collegato a attività criminose
- rafforzamento dei controlli sulle movimentazioni di denaro e fondati su analisi dei rischi, includendo l’uso di procedure informatiche, con la possibilità di utilizzare le informazioni raccolte anche per fini fiscali
- rafforzamento della cooperazione tra ADM, Guardia di Finanza e autorità europee, prevedendo lo scambio di informazioni tramite il Sistema di Informazioni Doganali (SID); in caso di sospetti legati al crimine organizzato o che possano minacciare gli interessi finanziari dell’UE, le informazioni saranno trasmesse anche alla Commissione Europea, all’EPPO (Procura Europea) e a Europol
- inasprimento delle sanzioni:
- in materia di estinzione per oblazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi e informativi inerenti ai trasferimenti di denaro contante, aumentano le percentuali per il pagamento delle somme in misura ridotta, passando dal 15% al 30% della somma non dichiarata per importi superiori a 10.000 euro ma inferiori a 40.000 euro
- le sanzioni vengono distinte tra omessa dichiarazione e dichiarazione incompleta o inesatta e si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi.