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Giurisprudenza

Compromettibilità in arbitri delle controversie relative alla validità delle delibere assembleari e legittimazione attiva dei soci assenti

3 Aprile 2017

Alessandro Paccoi, Trainee presso Hogan Lovells Studio Legale

Tribunale di Genova, 5 gennaio 2017

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza in oggetto il giudice istruttore del Tribunale di Genova ha dichiarato la propria incompetenza a decidere nel merito di una controversia societaria relativa alla validità di una delibera assembleare assunta dai soci di un S.r.l., rimettendo la stessa ad arbitri ai sensi dello statuto della società. Questo prevedeva, infatti, che le controversie aventi ad oggetto i rapporti societari, ivi incluse le controversie relative alla validità delle delibere assembleari promosse, inter alia, dai soci o contro gli stessi, fossero devolute al giudizio di un arbitro.

Il giudice istruttore, richiamando la Cass. 15890/2012, ha sostenuto che siano compromettibili in arbitri le controversie sulla nullità delle delibere assembleari “atteso che l’area delle non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili” e che “la locuzione “soci che non vi hanno consentito” di cui all’art. 2479 ter CC includa i soci assenti, e ciò non solo perché i soci assenti non hanno prestato alcun consenso, ma anche perché la deliberazione dell’assemblea non è l’unico modo in cui i soci della s.r.l. assumono le loro decisioni”, così respingendo anche l’eccezione di difetto di legittimazione di parte attrice mossa dalla controparte.

Rileva infine il giudice che “l’art. 819-ter comma secondo, cod. proc. civ., laddove afferma che “nei rapporti tra arbitrato e processo” non si applica l’art. 50 cod. proc. civ., riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del giudice ordinario. Allorquando, invece, sia il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri è possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall’art. 50 cod. proc. civ”.

Il giudice dichiara pertanto la propria incompetenza e rimette la controversia al giudizio dell’arbitro da designarsi ai sensi dello statuto della società, assegnando un termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione della causa dinnanzi al suddetto arbitro.

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