Con la delibera n. 24155 dell’8 ottobre 2026, entrata in vigore il 20 ottobre, la Consob ha modificato le disposizioni adottate nel 2023 in materia di cartolarizzazioni, in attuazione dell’art. 4-septies.2 del TUF. L’intervento, che tiene conto delle osservazioni raccolte durante la consultazione dello scorso aprile, introduce alcune semplificazioni e chiarisce la ripartizione degli obblighi informativi tra i soggetti coinvolti nelle operazioni. La revisione risponde alle difficoltà emerse nella prassi applicativa.
Le novità riguardano principalmente i termini entro i quali devono essere effettuate le comunicazioni alla Consob, le dichiarazioni con cui viene attestato il rispetto del Regolamento (UE) 2017/2402 (il “Regolamento Cartolarizzazioni”), nonché l’individuazione dei soggetti tenuti ai relativi adempimenti, tanto nella fase iniziale dell’operazione quanto nel corso della sua durata.
La prima novità riguarda le tempistiche. Il termine per le notifiche iniziali alla Consob è stato uniformato a un mese decorrente dalla data di emissione, in sostituzione dei precedenti termini differenziati di cinque e quindici giorni previsti, rispettivamente, per le operazioni STS e non-STS. La modifica agevola la gestione delle comunicazioni iniziali, ora soggette a una tempistica comune.
Un ulteriore aspetto dell’intervento riguarda le dichiarazioni di conformità, con le quali viene attestato il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Cartolarizzazioni. Quanto alla dichiarazione iniziale relativa ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 9, la Consob ha confermato che essa deve essere resa per iscritto dal responsabile dell’organo con funzione di gestione di ciascun soggetto parte dell’operazione, limitatamente alle rispettive aree di competenza. Anche in presenza di una pluralità di cedenti, pertanto, ciascuno è tenuto a predisporre la propria attestazione.
Una disciplina più circoscritta è stata invece introdotta, per le cartolarizzazioni non-STS interessate da tali obblighi, con riferimento agli aggiornamenti conseguenti a eventi significativi che possano incidere sulla conformità dell’operazione. In questi casi, la dichiarazione aggiornata è richiesta ai soli cedenti e prestatori originari che mantengano, su base continuativa, un interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione, ai sensi dell’art. 6, par. 3, del Regolamento Cartolarizzazioni.
La modifica recepisce le osservazioni formulate durante la consultazione, nelle quali era stata evidenziata la difficoltà di richiedere nuove attestazioni a soggetti non più coinvolti nella gestione dell’operazione. Tale situazione ricorre soprattutto nelle cartolarizzazioni con più cedenti, alcuni dei quali, dopo la cessione dei crediti, potrebbero non disporre delle informazioni necessarie per valutare gli effetti degli eventi significativi. La Consob ha pertanto confermato gli obblighi iniziali, limitando quelli di aggiornamento ai soggetti maggiormente responsabilizzati rispetto all’andamento della cartolarizzazione. Il riferimento resta il mantenimento dell’interesse economico rilevante previsto dalla disciplina europea, e non il semplice coinvolgimento operativo.
Un’impostazione differente è stata mantenuta per le cartolarizzazioni STS: gli aggiornamenti della dichiarazione di conformità a seguito di eventi significativi devono continuare a essere predisposti da ciascun cedente e promotore, senza la limitazione introdotta per le operazioni non-STS. Come precisato nella relazione illustrativa, tale scelta risponde all’esigenza di evitare che, per una medesima operazione, le dichiarazioni trasmesse alle diverse autorità di vigilanza presentino un diverso ambito soggettivo.
Un’ulteriore modifica riguarda gli enti significativi, ossia i soggetti definiti dall’articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sottoposti alla vigilanza diretta della BCE nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico. Per tali enti, il responsabile dell’organo con funzioni di gestione può delegare la predisposizione della dichiarazione di conformità STS a un soggetto interno appositamente designato. La relazione illustrativa chiarisce che la delega può avere carattere generale, riguardare anche operazioni future ed estendersi agli aggiornamenti successivi. Resta ferma la responsabilità del delegante.
La delibera interviene, infine, sulle modalità di trasmissione delle informazioni alla Consob, precisando che le notifiche devono essere inviate dal soggetto designato ai sensi dell’art. 7, par. 2, primo comma, del Regolamento Cartolarizzazioni. È tuttavia consentito affidare al servicer dell’operazione la trasmissione materiale delle informazioni. La relativa responsabilità rimane, in ogni caso, in capo al soggetto designato.
Le nuove disposizioni distinguono così l’obbligo di predisporre le dichiarazioni di conformità, che resta in capo ai soggetti individuati dalla disciplina, dall’attività di trasmissione delle informazioni, che può essere delegata al servicer. La semplificazione delle modalità operative non modifica, dunque, la ripartizione delle responsabilità tra i partecipanti.


