WEBINAR / 22 Ottobre
Fideiussioni modello ABI: gli impatti delle Sezioni Unite


Nuovi criteri probatori e presidi operativi nella gestione delle garanzie

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/10


WEBINAR / 22 Ottobre
Fideiussioni modello ABI: gli impatti delle Sezioni Unite
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Bancarotta semplice e ritardo dell’istanza di fallimento

23 Settembre 2026

Cassazione Penale, Sez. V, 18 settembre 2026 n. 33938 – Pres. Guardiano, Rel. Sessa

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Penale, Sez. V, con sentenza del 18 settembre 2026 n. 33938 (Pres. Guardiano, Rel. Sessa) si è pronunciata relativamente all’integrazione del reato di bancarotta semplice in caso di tardiva proposizione dell’istanza di fallimento che ha causato un aggravio del dissesto sociale.

In tale contesto la Cassazione ha ribadito il proprio principio secondo cui, in tema di bancarotta semplice, non è sufficiente l’aumento di alcune poste passive. L’aggravio del dissesto di cui agli artt. 217 co. 1 n. 4 e art 224 L.F. infatti, deve consistere in un deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fallita.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva accertato il nesso tra il deterioramento della situazione economico-finanziaria della società fallita, la colpa grave e la mancata richiesta di fallimento.

In particolare, dalle risultanze documentali emergeva una perdita già nel bilancio della società del 2011. L’istanza di fallimento, presentata solo nel 2018, veniva, quindi ritenuta colpevolmente tardiva in quanto determinativa di un aggravio del dissesto.

In tale quadro, la Corte territoriale, concludeva affermando che i costi incrementali che sono stati ammessi al passivo, hanno determinato il passivo fallimentare composto da differenti debiti che, ritiene la Corte, ben sarebbero stati evitati se il fallimento fosse stato tempestivamente chiesto.

Contestato all’imputato (amministratore unico della società) era anche l’inerzia nel convocare l’assemblea dei soci per la riduzione del capitale sociale. Anche con riguardo a questa condotta, la Corte, ha riconosciuto il nesso causale perché l’assemblea, convocata tardivamente nel 2015, non aveva assunto alcuna iniziativa in tal senso, nonostante la consapevolezza del passivo.

Alla luce di ciò, è stato riconosciuto il nesso causale tra la condotta omissiva, consistente nella non tempestiva richiesta di fallimento, e l’aggravamento del dissesto, con conseguente rigetto del ricorso e conferma della condanna dell’imputato per il reato di bancarotta.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 22 Ottobre
Fideiussioni modello ABI: gli impatti delle Sezioni Unite


Nuovi criteri probatori e presidi operativi nella gestione delle garanzie

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/10


WEBINAR / 8 Ottobre
Cybersicurezza e Intelligenza Artificiale: le richieste della Vigilanza


Comunicazioni BCE, ESAs, Banca d’Italia e IVASS

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 18/09