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Giurisprudenza

Bancarotta fraudolenta patrimoniale quale reato di pericolo

11 Giugno 2026

Cassazione Penale, Sez. V, 15 maggio 2026, n. 20129 – Pres. Catena, Rel. Sessa

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Penale, Sez. V, con sentenza del 15 maggio 2026, n. 20129 (Pres. Catena, Rel. Sessa), si è pronunciata in merito alla natura di reato di pericolo concreto della bancarotta fraudolenta patrimoniale.

In tale contesto precisa come per l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex art. 216 co. 1 n. 1 L. F., non sia necessaria la sussistenza del nesso di causalità tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento. E’, infatti, sufficiente che l’agente cagioni il depauperamento dei beni dell’impresa, tramite la loro destinazione ad impieghi estranei all’attività sociale.

I fatti di distrazione, inoltre, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta è stata realizzata quando l’impresa non versava in condizioni di insolvenza.

La Cassazione, infatti, riprendendo una sua precedente pronuncia, evidenzia come “l’atto di depauperamento può essere realizzato in qualsiasi tempo e non necessariamente in prossimità della dichiarazione di fallimento”. Nonostante ciò, maggiore è l’arco temporale intercorso tra la condotta e lo stato di insolvenza e superiore è il grado di rigore che deve operarsi nella verifica dell’idoneità della condotta a ledere il bene giuridico.

La bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di mera condotta e di pericolo concreto e quindi è sufficiente, per la sua integrazione, che l’atto realizzato sia idoneo ad esporre a pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori. Non è richiesto che da quest’ultimo derivi il pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie.

Per tale motivo, risulta essere irrilevante che la sottrazione dei beni sia inidonea a danneggiare le pretese creditorie alla luce del lieve intaccamento del patrimonio sociale.

Per l’integrazione del reato è, infatti, sufficiente che al momento della realizzazione della condotta, questa appaia in concreto pericolosa per i creditori poiché in grado di incidere sulla garanzia patrimoniale. Non è richiesto neppure, si precisa, che la garanzia residua sia insufficiente per il soddisfacimento dei creditori.

Per tale motivo, anche la sottrazione di un solo bene dal patrimonio sociale integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Il Legislatore ha, infatti, inteso apprestare al bene giuridico tutelato una tutela rafforzata e preventiva.

La Cassazione precisa come “integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione anche la dismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori”.

In merito all’elemento soggettivo, il reato in parola, richiede il dolo generico. Non è necessaria, quindi, né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa e neppure lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. E’, infatti, sufficiente la mera volontà di dare una destinazione differente al patrimonio sociale rispetto alla garanzia delle obbligazioni contratte.

In tale occasione, la Corte ha, infine, ricordato come nell’ipotesi di modifica della gestione societaria, il nuovo amministratore ha l’obbligo di verificare la corretta ed effettiva tenuta delle scritture contabili da parte del precedente amministratore. In aggiunta, ha l’obbligo di ricostruire l’eventuale documentazione mancante o inidonea, ripristinare le scritture e libri contabili assenti e regolarizzare le scritture false o lacunose.

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