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Giurisprudenza

Bancarotta e ipotesi in cui i beni oggetto della condotta siano di provenienza illecita

7 Marzo 2022

Enrico Pezzi, assegnista di ricerca in diritto penale, Università degli Studi di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 05 gennaio 2022, n. 124 – Pres. Miccoli, Rel. Pistorelli

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento secondo cui “la provenienza illecita dei beni distratti non esclude il delitto di bancarotta patrimoniale, per la cui configurabilità deve guardarsi alla consistenza obiettiva del patrimonio, prescindendo dai modi della sua formazione, con la conseguenza che detti beni, una volta entrati nel patrimonio della società, diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfare le loro ragioni” (ex plurimis, Sez. V, 05 novembre 2014, n. 51248; Sez. V, 18 marzo 2016, n. 35000; Sez. V, 18 ottobre 2019, n. 45372; Sez. V, 16 gennaio 2020, n. 19066 già massimata in questa rivista https://www.dirittobancario.it/art/provenienza-illecita-del-bene-distratto-non-esclude-reato-di-bancarotta/).

Tale assunto poggia sulla considerazione che il concetto di “beni del fallito” coincide con quello di “appartenenza, così che anche beni di provenienza illecita entrano a far parte del patrimonio dell’imprenditore, come confermato dall’art. 42 l. fall., che garantisce uniformità di trattamento a tutti i beni del fallito.

Tuttavia, diversa è la situazione, per la configurabilità del delitto di bancarotta, a seconda della natura fungibile o infungibile dei beni in questione. Nel primo caso essi, confondendosi con il patrimonio del fallito, sono direttamente destinati a soddisfare i creditori, divenendo oggetto di bancarotta per il solo fatto della loro occultazione, dissimulazione, distruzione o dissipazione. Nel secondo caso, al contrario, essi rimangono distinti dal patrimonio del fallito, sicché il curatore ha l’obbligo di restituirli agli aventi diritto. In tale ipotesi, la fattispecie di bancarotta può essere integrata solo qualora l’imprenditore, rendendone impossibile la restituzione, fa sorgere in capo all’amministrazione fallimentare l’obbligo di pagarne il valore al titolare (Sul punto A. Lanzi, Sulla rilevanza della distrazione fallimentare di beni di provenienza illecita, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 10/2008, 1200; Tripodi, La bancarotta fraudolenta per distrazione di denaro di provenienza delittuosa, in Giur. it., 1/2015, 208).

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