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Giurisprudenza

L’atto di scissione societaria non è revocabile

10 Gennaio 2017

Francesca Gaveglio, Dottoranda di ricerca in Business and social law, Università Bocconi di Milano

Tribunale di Roma, 7 novembre 2016, n. 5241

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L’ordinanza in commento affronta il tema dell’ammissibilità della revocatoria avente ad oggetto l’atto di scissione societaria, sul quale la giurisprudenza di merito, in assenza di pronunce della Suprema Corte, si è espressa con soluzioni contrastanti.

Il Tribunale ha ritenuto preferibile l’orientamento secondo cui l’atto di scissione societaria non può essere oggetto di revocatoria, in quanto l’azione pauliana è «incompatibile con il sistema di garanzie e con la disciplina positiva dettata in materia di scissione», che offre ai creditori sociali rimedi tassativi, quali l’opposizione (art. 2503 c.c.), la responsabilità solidale sussidiaria delle società partecipanti alla scissione (art. 2506 quater, ultimo comma, c.c.) e il risarcimento del danno patito (art. 2506 ter c.c. che richiama l’art. 2504 quater c.c.).

Inoltre, aderendo alla tesi secondo cui la scissione non rappresenta un negozio traslativo (dal punto di vista strutturale e degli effetti), bensì un evento di mera riorganizzazione dei cespiti sociali all’interno delle diverse strutture sociali, il Collegio non ha ravvisato alcun atto di disposizione del patrimonio della società scissa, quale presupposto per l’esercizio dell’azione revocatoria.

Infine il Tribunale non ha ritenuto sussistente il c.d. eventus damni, atteso che l’atto di scissione societaria, in virtù del regime di solidarietà ex lege tra le società partecipanti alla scissione, non comporta alcun pregiudizio per i creditori, i quali «possono contare sulla medesima garanzia patrimoniale che i beni conferiti mediante l’atto di scissione rappresentano».

(L’ordinanza annotata è stata resa nell’ambito di un giudizio di reclamo avverso l’ordinanza con la quale lo stesso Tribunale di Roma aveva autorizzato il sequestro conservativo, richiesto ante causam dalla curatela fallimentare della società scissa, in vista delle azioni di merito di cui agli artt. 64 e 66 l.f. e 2901 c.c.).

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