WEBINAR / 25 Giugno
Revocatoria fallimentare: novità per le banche


Gli atti revocabili alla luce della giurisprudenza più recente

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 04/06


WEBINAR / 25 Giugno
Revocatoria fallimentare: novità per le banche
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Assegno bancario non trasferibile: sulla banca l’onere della prova circa la coincidenza tra beneficiario e traente

20 Settembre 2016

Ugo Malvagna

Cassazione Civile, Sez. I, 19 luglio 2016, n. 14777 – Pres. Nappi – Rel. Bisogni

Di cosa si parla in questo articolo

Nel caso di un assegno bancario con clausola di intrasferibilità di cui sia contestata la genuinità della firma di traenza, l’onere di provare l’identità fra beneficiario e negoziatore degli assegni ricade sulla banca trattaria. Infatti, l’opposta interpretazione della clausola di non trasferibilità contrasterebbe con la funzione cui la norma dell’art. 43 della legge assegni è finalizzata: e cioè, proprio quella di impedire che l’assegno pervenga nella disponibilità di soggetti diversi dal prenditore.

 

Nella fattispecie decisa dalla Suprema Corte, il dubbio verteva sulla circostanza che il traente avesse richiesto alla banca – in base al rapporto di provvista e quindi in forme extracartolari – di accreditare l’importo dell’assegno (già presentato all’incasso) su un conto intestato a un diverso soggetto.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 15/05


WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04

Iscriviti alla nostra Newsletter