L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione su quattro progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS), fondamentali per il nuovo regime antiriciclaggio e antiterrorismo dell’UE, di cui al pacchetto AML/CFT, composto dalla Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio o AMLD6), dal Regolamento (UE) 2024/1624 (Regolamento Antiriciclaggio o AMLR) e dal Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento AMLAR).
Gli standard tecnici determineranno le modalità con cui gli istituti e le autorità di vigilanza ottempereranno ai loro obblighi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.
Le bozze di standard EBA in consultazione seguono alla richiesta di consulenza della Commissione europea del 12 marzo 2024, relativamente ai mandati di regolamentazione di cui:
- all’art. 40, par. 2, della VI Direttiva Antiriciclaggio
- all’art. 53, par. 10, della VI Direttiva Antiriciclaggio
- all‘art. 12, par. 7, del Regolamento AMLAR
- all’art. 28, par. 1, del Regolamento Antiriciclaggio
Gli standard tecnici proposti nell’ambito del Regolamento istitutivo dell’AMLA e della VI Direttiva si concentrano sui seguenti aspetti:
- il modo in cui la nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AMLA) deciderà quali istituti saranno soggetti alla vigilanza diretta: EBA propone che l’AMLA determini innanzitutto quali istituti siano idonei alla vigilanza diretta, tenendo conto delle loro attività transfrontaliere; in una seconda fase, l’AMLA prenderà in considerazione i risultati della metodologia armonizzata di valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo (ML/TF)
- la determinazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato a ciascun istituto: EBA propone di istituire una metodologia armonizzata che tutte le autorità di vigilanza nazionali applicheranno per valutare i rischi intrinseci di un istituto, la qualità dei controlli e i rischi residui che permangono dopo l’applicazione dei controlli; l’approccio proposto garantirà che le valutazioni del rischio a livello di ente da parte delle autorità di vigilanza siano coerenti, con risultati comparabili tra gli Stati membri e ridurrà inoltre gli oneri normativi per gli istituti transfrontalieri, soprattutto perché le richieste di informazioni da parte delle diverse autorità di vigilanza saranno allineate
- la portata e la qualità delle informazioni che gli istituti dovranno ottenere nell’ambito del processo di adeguata verifica della clientela previsto dal nuovo regime antiriciclaggio e antiterrorismo: per ottenere risultati efficaci e limitare i costi di conformità, EBA propone un quadro di riferimento all’interno del quale gli istituti potranno scegliere l’approccio più appropriato, nella misura in cui è conforme al nuovo Regolamento AML; ad esempio, EBA elenca i tipi di documenti e le fonti di informazione che gli istituti dovrebbero consultare, piuttosto che specificare i documenti e le fonti stessi
- gli indicatori e i criteri da tenere in considerazione quando si stabilisce il livello delle sanzioni pecuniarie o si adottano misure amministrative, compreso lo sviluppo di una metodologia su come imporre le penalità periodiche: l’obiettivo è quello di garantire che le violazioni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo siano valutate allo stesso modo da tutte le autorità di vigilanza dell’UE e che l’azione di contrasto sia proporzionata, dissuasiva ed efficace
La consultazione è aperta fino al 6 giugno 2025.
EBA presenterà gli standard tecnici alla Commissione europea il 31 ottobre 2025.


