Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 511 del 17 luglio 2025 (Dott. Piccioli), si è pronunciato in materia di mutuo a tasso variabile con ammortamento alla francese aderendo ai principi espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro.
Il Tribunale, inoltre, ha affermato che “deve ritenersi – in linea di principio – esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, e per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza laddove il contratto di mutuo sia corredato dal piano di ammortamento recante tutte le condizioni economiche del rapporto, inclusa la ripartizione, per ciascuna rata, del versamento da operarsi in conto interessi dalla quota da versare a titolo di rimborso del capitale”.
Nel caso di specie, tuttavia, il contratto di mutuo non riportava il tasso di interesse via via applicato, di talché, secondo il Tribunale, si è in presenza di anatocismo, “poiché sebbene non sia possibile dimostrare la presenza dell’anatocismo nella singola rata, lo stesso è peraltro presente nel complesso del mutuo. Ogni rata, poiché l’interesse è variabile, fa infatti diventare variabile anche la quota capitale del mutuo”.
Sulla scorta di quanto rilevato, pertanto, il Tribunale di Lucca ha accolto la domanda di parte attrice e ha condannato la banca alla rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo nel regime di capitalizzazione semplice, applicando il tasso BOT previsto dall’art. 117 TUB, ed il tasso zero quando il BOT è negativo.