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Giurisprudenza

Ammissibilità della dilazione di pagamento del credito ipotecario nell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

8 Novembre 2019

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 03 luglio 2019, n. 17834 – Pres. Genovese, Rel.Terrusi

Di cosa si parla in questo articolo
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La sentenza in epigrafe costituisce il primo precedente di legittimità in materia di contenuto dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e, segnatamente, rispetto alla possibilità di prevedere una dilazione di pagamento di un credito ipotecario al di là della fattispecie della continuità di impresa e oltre il termine di un anno dall’omologazione dell’accordo (art. 8, l. n. 3 del 2012).

Preliminarmente, la Suprema Corte rileva che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l’istanza di omologazione del piano presentato dal consumatore nell’ambito della procedura di sovraindebitamento, in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività e di quello della decisorietà.

Nel merito, sulla questione della dilazionabilità del credito ipotecario sino all’estinzione prevista dall’originario piano di ammortamento, la Corte ritiene che quest’ultimo aspetto non sia circostanza dirimente in quanto il debito deve considerarsi scaduto nel momento dell’apertura del procedimento, così da dover essere soddisfatto per intero senza rilevanza dell’ammortamento originario. Ciò viene dedotto sia dall’applicazione analogica dell’55, II comma L.F. all’accordo di composizione della crisi, sia, in subordine, in forza del disposto di cui all’art. 1186 c.c., secondo cui, anche se il termine di pagamento è stabilito nell’interesse del debitore, esso si considera scaduto ove il debitore sia divenuto insolvente.

Dunque, l’ammissibilità di un accordo di composizione con previsione di una dilazione di pagamento dei crediti ipotecari, a prescindere dall’ipotesi della continuità d’impresa e oltre il termine di un anno dall’omologazione dell’accordo, dipende a giudizio della Corte, in analogia con quanto previsto per il concordato preventivo, dalla necessità di considerare il creditore privilegiato al pari di un chirografario ai fini del voto, per la parte del credito che si possa ritenere non interamente soddisfatta (v. artt. 160 e 177, II comma L.F. e artt. 7, I comma e 11, II comma l. n. 3 del 2012).

 

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