EBA ha pubblicato la propria consulenza tecnica su alcuni progetti di standard tecnici (RTS), nell’ambito dell’AML Package, da ritenersi dei veri e propri componenti chiave del nuovo quadro normativo antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), e che sosteranno il rapido ed efficace avvio delle attività dell’Autorità Antiriciclaggio (AMLA).
A marzo dello scorso anno, la Commissione Europea aveva infatti richiesto ad EBA di fornire consulenza su sei mandati normativi, nell’ambito dell’AML package, che la nuova Autorità Antiriciclaggio, AMLA, adotterà in via definitiva, relativi a:
- un progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulla metodologia che le autorità di vigilanza nazionali utilizzeranno per valutare i profili di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati
- un progetto di RTS sulla valutazione del rischio che AMLA utilizzerà per determinare quali istituti saranno sottoposti a vigilanza diretta
- un progetto di RTS sulle informazioni che i soggetti obbligati dovranno ottenere nell’ambito del processo di adeguata verifica della clientela nell’ambito del nuovo regime AML/CFT
- un progetto di RTS sulle modalità con cui le autorità di vigilanza classificheranno le violazioni, in base alla gravità, e sui criteri che applicheranno nel definire il livello delle sanzioni pecuniarie o nell’adottare misure amministrative, o nell’imporre sanzioni periodiche
- dei lavori preparatori su due mandati aggiuntivi relativi allo scambio di informazioni all’interno di un gruppo e agli importi di base per le sanzioni pecuniarie.
Di seguito, gli specifici mandati di cui all’AML package, ovvero il presupposto per la consulenza tecnica analitica di EBA allegata, in relazione a ciascun progetto di RTS che dovrà poi emettere in via definitiva AMLA.
Il progetto di RTS sulla metodologia per valutare i profili di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati
L’art. 40 della Direttiva AML VI impone alle autorità di vigilanza di applicare un approccio basato sul rischio alla vigilanza AML/CFT, per cui le autorità di vigilanza devono adeguare la frequenza e l’intensità della vigilanza in base al profilo di rischio ML/TF di ciascun soggetto, comprendendo i rischi ML/TF presenti nel proprio Stato membro e il modo in cui tali rischi incidono sui soggetti obbligati nel loro ambito di competenza, alla luce del modello di business, dell’operatività e della clientela di ciascun soggetto.
Il paragrafo 2 dell’articolo impone poi alle autorità di vigilanza di sviluppare una metodologia comune che tutte le autorità di vigilanza utilizzeranno per valutare il livello di rischio AML a cui sono esposti i soggetti obbligati sottoposti alla loro vigilanza: a tal fine, la bozza di RTS stabilisce proprio come le autorità di vigilanza
valuteranno e classificheranno il profilo di rischio intrinseco e residuo di ciascun soggetto obbligato e la frequenza con cui tale profilo di rischio deve essere rivisto.
Il progetto di RTS per la selezione di istituti di credito, finanziari e gruppi da sottoporre a vigilanza diretta
L’art. 5, par. 2 del Regolamento AMLA impone all’AMLA di vigilare su soggetti obbligati selezionati, ovvero enti creditizi, istituti finanziari e gruppi di enti creditizi e finanziari e l’art. 12 definisce il processo di selezione, per cui gli enti creditizi, gli istituti finanziari e i gruppi di enti creditizi e finanziari che operano in almeno sei Stati membri, incluso lo Stato membro d’origine, possono essere sottoposti alla vigilanza diretta dell’AMLA, sia in regime di libertà di stabilimento che di libera prestazione di servizi.
L’AMLA selezionerà quindi quali di questi istituti sottoporrà alla vigilanza diretta, tenendo conto del loro profilo di rischio residuo di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.
Il paragrafo 7 dell’art. 12 richiede quindi all’AMLA di specificare:
- come determinare il numero di Stati membri in cui un soggetto obbligato opera tramite stabilimenti o in regime di libera prestazione di servizi, definendo le attività minime che i soggetti obbligati devono svolgere in regime di libera prestazione di servizi per essere considerati “operanti in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti”
- come determinare il livello di rischio di ciascun soggetto ammissibile, definendo la metodologia per classificare i profili di rischio intrinseco e residuo di riciclaggio/finanziamento del terrorismo di un soggetto obbligato come basso, medio, sostanziale o alto
Il progetto di RTS nell’ambito dell’AML package sull’adeguata verifica
L’art. 28, par. 1, del Regolamento antiriciclaggio (AMLR) impone all’AMLA di armonizzare gli obblighi di adeguata verifica della clientela specificando, mediante una bozza di RTS, quali informazioni i soggetti obbligati devono raccogliere per eseguire l’adeguata verifica della clientela standard (CDD), l’adeguata verifica semplificata (SDD) e l’adeguata verifica rafforzata (EDD).
L’AMLA deve inoltre specificare nella bozza di RTS:
- quali fonti affidabili e indipendenti di informazioni i soggetti obbligati possono utilizzare per verificare l’identità delle persone fisiche o giuridiche ai fini dell’art. 22, par. 6 e 7 del Regolamento antiriciclaggio (AMLR)
- i fattori di rischio associati alle caratteristiche degli strumenti di moneta elettronica che dovrebbero essere presi in considerazione dalle autorità di vigilanza nel determinare l’entità dell’esenzione per la moneta elettronica, ai sensi dell’art. 19, par. 7, del Regolamento AML
- l’elenco degli attributi che i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui all’art. 22, par. 6, lett. b), del Regolamento AML devono presentare per soddisfare i requisiti dell’art. 20, par. 1, lett. a) e b).
Il progetto di RTS sulle sanzioni pecuniarie, le misure amministrative e le penalità periodiche
Il mandato di cui all‘art. 53, par. 10, della Direttiva AML VI copre tre aspetti:
- indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni
- criteri da prendere in considerazione quando si stabilisce il livello delle sanzioni pecuniarie o si applicano misure amministrative
- la metodologia per l’imposizione delle sanzioni periodiche (PePP).
Consulenza tecnica sugli importi base delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 53, par. 11 AMLD VI
Ai sensi dell’art. 53, par. 11 della Direttiva AML VI, l’AMLA deve emanare, entro il 10 luglio 2026, linee guida sugli importi di base per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie relative al fatturato, ripartite per tipo di violazione e categoria di soggetti obbligati: la Commissione ha chiesto a EBA di proporre opzioni che l’AMLA dovrebbe prendere in considerazione nell’attuazione del mandato e, ove possibile, di consigliare l’AMLA sulle opzioni da adottare.
Consulenza tecnica AML package sulle politiche e procedure a livello di gruppo
L’art. 16, par. 4 del Regolamento AML impone all’AMLA di redigere RTS che definiscano gli standard minimi per la condivisione delle informazioni all’interno del gruppo, i criteri per l’identificazione dell’impresa madre e le condizioni per l’applicazione degli obblighi a livello di gruppo alle entità con proprietà condivisa, gestione o controllo di conformità: la Commissione ha chiesto a EBA di proporre opzioni che l’AMLA potrebbe prendere in considerazione nell’attuazione di questo mandato.
Informazioni efficaci all’interno di un gruppo supportano infatti l’identificazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e rendono possibile un’efficace supervisione AML/CFT a livello di gruppo: le informazioni che dovrebbero essere condivise includono i dati personali, un profilo consolidato che migliori il monitoraggio delle transazioni e la valutazione del rischio del cliente in tutto il gruppo; ciò deve essere soggetto a rigorose garanzie di protezione dei dati.

 
							
