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Accertamento tributario: in Gazzetta Ufficiale il decreto di modifica

22 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 Febbraio 2024 il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, che entra in vigore dal 22 febbraio 2024.

Il Decreto in questione, oltre a disciplinare il nuovo istituto del concordato preventivo biennale (per il quale si rinvia al notizia data quest’oggi e reperibile a questo link), contiene disposizioni di rilievo per quanto concerne l’accertamento tributario.

In sintesi, il Decreto:

  • potenzia la partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento (art. 1), ovvero, in particolare:
    • nel procedimento di adesione lo schema di provvedimento verrà comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dal nuovo art. 6-bis, comma 3 dello Statuto del contribuente, e dovrà contenere, oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni
    • l’adesione, che presuppone l’accettazione integrale dei rilievi svolti dagli accertatori (salvi errori manifesti, che potranno essere segnalati all’Ufficio), comporterà la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo;
    • l’adesione dovrà intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante  comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell’Agenzia delle  entrate indicato nel verbale e all’organo che lo ha redatto.
  • Prevede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) per analizzare il rischio fiscale, anche per i controlli in via preventiva, favorendo allo scopo l’accesso a tutte le banche dati disponibili (art. 2);
  • Rafforza la cooperazione internazionale nella lotta all’evasione fiscale (art. 3), facilitando lo scambio di informazioni e la realizzazione di verifiche congiunte.
  • Contiene misure di prevenzione e contrasto all’evasione IVA (art. 4), con particolare riferimento all’evasione IVA nelle operazioni intracomunitarie, inclusa l’obbligatorietà di una garanzia per i soggetti extra UE che effettuano operazioni intracomunitarie.
  • Vengono revisionati i termini di prescrizione e decadenza (così come dettagliati nell’art. 5), e vengono modificati i termini per la presentazione di dichiarazioni tardive, ovvero:
    • in caso di infedele denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele.
    • in caso di omessa denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
    • a decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
    • col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell’imposta, si prescrive l’azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.
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