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Giurisprudenza

Successione mortis causa nell’azienda individuale ed obblighi in materia IVA degli eredi

11 Giugno 2018

Stefano Capponi

Cassazione Civile, Sez. V, 18 aprile 2018, n. 9464 – Pres. Bruschetta, Rel. Nonno

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ipotesi in cui un’azienda cada in successione mortis causa, fino a quando non si verifichi la cessazione della comunione ereditaria, gli eredi devono rispettare il disposto dell’art. 35 bis del D.P.R. 633/72, che, al comma 2, prevede l’applicazione della disciplina del decreto nel caso di operazioni effettuate ai fini della liquidazione dell’azienda degli eredi, con conseguente assoggettamento ad IVA di tali operazioni. Infatti, a seguito del decesso dell’imprenditore individuale, la gestione dell’azienda è soggetta alle regole della comunione ereditaria fino a quando non viene manifestata dagli eredi, in modo espresso o tacito, la volontà di proseguire l’attività imprenditoriale facente capo al de cuius, anche, eventualmente, in forma societaria.

Posto che, dunque, i beni aziendali non entrano automaticamente nel patrimonio personale degli eredi, non si può evitare che siano, in caso di liquidazione, soggetti a tassazione in virtù dell’art. 2 ex DPR 633/72, relativo alle cessioni a titolo oneroso ai terzi. Spetta, in tal caso, al contribuente fornire prova contraria, e cioè prova di una differente destinazione dei beni aziendali.

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