E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 ottobre 2026 il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/2354 del 16 ottobre 2026, relativo ai formati per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva al registro centrale dei titolari effettivi.
La Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio), all’art. 10 par. 6, prevede che la Commissione stabilisca i formati per la trasmissione ai registri centrali delle informazioni sulla titolarità effettiva (ovvero il registro dei titolari effettivi) previste dal Regolamento 2024/1624/UE (AMLR), compresa una lista di controllo dei requisiti minimi per le informazioni che l’organismo responsabile del registro centrale deve esaminare.
Il Regolamento introduce formati comuni e requisiti minimi volti a garantire la completezza, l’uniformità e l’interoperabilità dei dati.
Le informazioni previste dall’AMLR dovranno essere trasmesse anche qualora non espressamente disciplinate dal presente Regolamento, se disponibili. Ciò vale in particolare per le informazioni il cui formato è già definito, quali i codici identificativi personali unici nazionali, i codici di identificazione fiscale e l’identificativo della persona giuridica.
La registrazione sarà effettuata per ciascun soggetto giuridico o istituto giuridico e per ogni titolare effettivo, fino al completamento delle registrazioni.
Qualora il soggetto giuridico o un istituto giuridico faccia parte di una struttura complessa che comprende più soggetti o istituti giuridici con legami allo stesso titolare effettivo o agli stessi titolari effettivi, si procederà con la trasmissione di un organigramma che rappresenti i soggetti coinvolti, la loro forma giuridica e i relativi legami di proprietà o controllo. In alternativa, le informazioni potranno essere fornite mediante formati specifici, campi di dati strutturati o non strutturati oppure caricamenti di file.
Per ridurre gli oneri amministrativi, saranno previste deroghe ai requisiti di formato per i dati già disponibili presso altri registri.
Il Regolamento in oggetto trova applicazione a partire dal 10 luglio 2027.

