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I formati UE per le comunicazioni al registro dei titolari effettivi

23 Ottobre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 ottobre 2026 il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/2354 del 16 ottobre 2026, relativo ai formati per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva al registro centrale dei titolari effettivi.

La Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio), all’art. 10 par. 6, prevede che la Commissione stabilisca i formati per la trasmissione ai registri centrali delle informazioni sulla titolarità effettiva (ovvero il registro dei titolari effettivi) previste dal Regolamento 2024/1624/UE (AMLR), compresa una lista di controllo dei requisiti minimi per le informazioni che l’organismo responsabile del registro centrale deve esaminare.

Il Regolamento introduce formati comuni e requisiti minimi volti a garantire la completezza, l’uniformità e l’interoperabilità dei dati.

Le informazioni previste dall’AMLR dovranno essere trasmesse anche qualora non espressamente disciplinate dal presente Regolamento, se disponibili. Ciò vale in particolare per le informazioni il cui formato è già definito, quali i codici identificativi personali unici nazionali, i codici di identificazione fiscale e l’identificativo della persona giuridica.

La registrazione sarà effettuata per ciascun soggetto giuridico o istituto giuridico e per ogni titolare effettivo, fino al completamento delle registrazioni.

Qualora il soggetto giuridico o un istituto giuridico faccia parte di una struttura complessa che comprende più soggetti o istituti giuridici con legami allo stesso titolare effettivo o agli stessi titolari effettivi, si procederà con la trasmissione di un organigramma che rappresenti i soggetti coinvolti, la loro forma giuridica e i relativi legami di proprietà o controllo. In alternativa, le informazioni potranno essere fornite mediante formati specifici, campi di dati strutturati o non strutturati oppure caricamenti di file.

Per ridurre gli oneri amministrativi, saranno previste deroghe ai requisiti di formato per i dati già disponibili presso altri registri.

Il Regolamento in oggetto trova applicazione a partire dal 10 luglio 2027.

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