Con decisione n. 4699 del 26 maggio 2026, l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano (Pres. Tina, Rel. Abate), ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso con cui una società lamentava l’illegittimità di una segnalazione “a sofferenza” in Centrale dei Rischi e l’addebito di oneri di rinegoziazione di un mutuo chirografario, ribadendo che l’onere di provare l’esistenza e il contenuto delle segnalazioni contestate grava sul cliente e che l’omissione del preavviso di segnalazione non ne inficia la legittimità.
Sul punto il Collegio richiama il principio di diritto affermato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4519/2023, secondo cui “l’invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l’adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa”.
Nel caso di specie, la società ricorrente, dopo aver chiesto all’intermediario un allungamento di 36 mesi della durata di un finanziamento in corso di ammortamento e aver sottoscritto un atto aggiuntivo e modificativo del mutuo, aveva scoperto di essere stata segnalata a sofferenza.
Chiedeva quindi la rettifica delle segnalazioni, un impegno della banca in tal senso e l’azzeramento della commissione di rinegoziazione di € 9.094,48, anche a titolo di parziale ristoro del danno asseritamente subito. Sosteneva, inoltre, che tale onere non fosse stato pattuito e che l’accordo fosse stato sottoscritto in condizioni di estrema urgenza, per far fronte a una situazione finanziaria nota all’intermediario e tale da minacciare la continuità aziendale.
Il Collegio, interpretata la richiesta di un impegno alla rettifica (che avrebbe comportato una condanna a un facere) come domanda di accertamento dell’illegittimità della segnalazione, ha anzitutto rilevato che la ricorrente non aveva prodotto la visura della Centrale dei Rischi né altre evidenze. Secondo l’orientamento del Collegio milanese, infatti, la mancata produzione delle visure impedisce di verificare il tipo di segnalazione, la data di prima iscrizione e l’attuale sussistenza della stessa, con conseguente rigetto della domanda.
Quanto al lamentato mancato preavviso, il Collegio ha ricordato che, per orientamento consolidato dei Collegi ABF, esso costituisce un atto dovuto nei confronti dei clienti consumatori al momento della prima segnalazione di informazioni negative, ma che la sua omissione può determinare soltanto conseguenze risarcitorie. Nel caso esaminato, tuttavia, la ricorrente non aveva articolato la doglianza relativa al danno né prodotto documentazione idonea a dimostrarne la natura e l’ammontare, limitandosi a commisurarlo all’importo della commissione contestata.
Infine, è stata respinta anche la domanda di restituzione degli oneri di rinegoziazione, essendo questi stati corrisposti in forza di un accordo debitamente sottoscritto (digitalmente) dal legale rappresentante della società. Il Collegio ha precisato che la clausola contestata non rientra tra quelle soggette ad approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 c.c. e ha dato atto che, secondo quanto eccepito dall’intermediario in sede di reclamo, la commissione dello 0,5% del capitale residuo costituiva un trattamento di maggior favore rispetto all’1,5% previsto dal contratto originario.

