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Giurisprudenza

Usura sopravvenuta nei contratti di mutuo e onere della prova

5 Ottobre 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 23 giugno 2026, n. 21332 – Pres. Di Marzio, Rel. Catallozzi

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza del 23 giugno 2026, n. 21332 (Pres. Di Marzio, Rel. Catallozzi) si è pronunciata in tema di usura sopravvenuta nei contratti di mutuo e onere della prova dell’usurarietà degli interessi.

Nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano come la Corte territoriale avesse ritenuto irrilevante l’usura sopravvenuta, sorta, quindi, a seguito della stipula del contratto.

La Corte al riguardo ha affermato come, nei contratti di mutuo, nell’ipotesi in cui il tasso di interesse concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, determinata ai sensi della L. 108/1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi in misura non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula.

Conseguentemente, il mutuante che vanti il diritto di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, non agisce in violazione del principio di buona fede.

Ai sensi dell’art. 1 co.1 D. L. 394/2000, convertito nella L. 24/2001, sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento: la valutazione dell’usurarietà deve essere effettuata, quindi, con riguardo al momento della conclusione del contratto.

In tale occasione la Corte si è pronunciata anche con riguardo all’onere della prova circa la natura usuraria degli interessi pattuiti. In particolare, richiamando le Sezioni Unite (19597/2020), ha affermato che, in applicazione dell’art. 2697 C.c., questo grava sul debitore che deduce l’usurarietà, il quale deve quindi dimostrare:

  • il tipo contrattuale
  • la clausola negoziale
  • il tasso in concreto applicato
  • l’eventuale qualità di consumatore
  • la misura del TEGM nel periodo considerato, unitamente agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.

In tema di nullità contrattuali, infatti, fermo restando che la nullità è rilevabile d’ufficio, grava sulla parte che  ne allega l’esistenza l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

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