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Interessi corrispettivi e CCD: la CGUE sui confini della base imponibile

30 Settembre 2026

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 23 aprile 2026 (causa C-744/24, Bank Polska Kasa Opieki), resa nell’ambito della Direttiva sul credito ai consumatori (CCD), segna uno snodo fondamentale per l’operatività degli intermediari bancari e finanziari, definendo ulteriormente i confini della base imponibile su cui possono essere calcolati gli interessi corrispettivi.

La CGUE ha stabilito infatti che l’art. 3, lett. g) e j), letto in combinato disposto con l’art. 10, par. 2, della Direttiva 2008/48/CE (CCD), osta a clausole contrattuali che prevedano l’applicazione del tasso debitore non solo sull’importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento dei costi connessi al finanziamento.

L’ipotesi di finanziamento dei costi (ossia l’inclusione di spese e commissioni nell’importo da rimborsare a rate), in sostanza, non autorizzerebbe l’intermediario a calcolare il tasso d’interesse annuo su tali oneri.

“Importo Totale” e “Costo Totale” del credito: il principio di mutua esclusione

L’orientamento espresso dai giudici europei si fonda sulla rigida distinzione concettuale fissata dal legislatore dell’Unione:

  • “Importo totale del credito” (art. 3, lett. l): la somma totale o il limite massimo dei fondi messi a disposizione del consumatore.
  • “Costo totale del credito per il consumatore” (art. 3, lett. g): tutti i costi, compresi interessi, commissioni, imposte e servizi accessori di cui il creditore è a conoscenza.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza dell’Unione, tali nozioni si escludono a vicenda: l’importo totale del credito non può contenere alcuna somma rientrante nel costo totale; sommare i costi al capitale erogato per generare interessi altera l’architettura del contratto e compromette la comparabilità e la trasparenza del TAEG.

Ai sensi dell’art. 3, lett. j), della CCD, il tasso debitore è applicato esclusivamente all’”importo dei prelievi effettuati”. Secondo l’interpretazione della Corte, quindi la base di calcolo degli interessi coincide unicamente con il capitale netto messo a disposizione del mutuatario.

Le somme trattenute o destinate a coprire gli oneri del contratto non costituiscono “prelievi effettuati”.

La Corte chiarisce che le modalità tecniche di erogazione (sia che le somme transitino dal conto del cliente, sia che vengano versate direttamente dalla banca a terzi o trattenute) sono irrilevanti: applicare il tasso d’interesse a tali somme equivale ad addebitare interessi su voci di costo, prassi preclusa dal quadro normativo europeo.

I servizi e oneri interessati

Il principio enunciato investe in modo sistematico l’insieme degli oneri connessi al finanziamento, tra cui:

  • spese di istruttoria e apertura pratica
  • commissioni di intermediazione creditizia, distribuzione e gestione
  • servizi accessori e altri oneri amministrativi.

Qualora la banca consenta di dilazionare o “finanziare” tali costi, essi conservano la propria natura di costi accessori e non possono fondersi con il capitale erogato per produrre interessi.

Al fine di evitare il deprezzamento del denaro nel tempo, l’istituto di credito rimane libero di calibrare un tasso debitore proporzionalmente più elevato da applicare all’importo effettivo del credito, garantendo trasparenza ex ante.

Un passaggio di rilievo riguarda inoltre le coperture assicurative: un premio può rientrare nel “Costo totale del credito” ex art. 3, lett. g), sia quando la polizza è obbligatoria per ottenere il credito, sia quando è necessaria per accedere alle condizioni contrattuali offerte (es. un tasso d’interesse agevolato).

L’eventuale finanziamento o trattenuta del premio non ne muta la qualificazione: il premio non può formare oggetto di calcolo di interessi debitori, dovendo rimanere distinto dalla base di calcolo del capitale azionato

L’impatto della pronuncia Bank Polska in sintesi, richiederà agli istituti bancari e finanziari, in particolare:

  • di adeguare i software e gli algoritmi di calcolo, verificando che applichino il tasso debitore esclusivamente sull’importo dei prelievi effettuati, espungendo dalla base di calcolo degli interessi qualsiasi voce relativa a spese di istruttoria, commissioni di gestione/intermediazione o premi assicurativi
  • di garantire che l'”importo totale del credito” e il “costo totale del credito” rimangano concettualmente e contabilmente separati
  • di ricalibrare la politica di pricing e trasparenza precontrattuale, fissando un tasso debitore proporzionalmente più elevato da applicare sulla sola quota di capitale effettivo, come suggerito dalla Corte.

Il mancato recepimento dei principi dettati dalla Corte potrebbe infatti esporre gli intermediari a un elevato rischio di contenzioso seriale da parte dei consumatori, con possibili azioni volte a far valere l’abusività delle clausole ai sensi della Direttiva 93/13/CE, con conseguenti obblighi restitutori verso gli stessi, in relazione agli interessi erroneamente calcolati già percepiti.

Per valutare i possibili rimedi, in sede di contenzioso ma anche in chiave preventiva, la nostra Rivista ha organizzato un webinar il giorno 29 ottobre 2026 “Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska – Riflessi su CQS, polizze, commissioni, sistemi e contenzioso“.

Il calcolo degli interessi corrispettivi dalla CCD alla CCD 2

La sostanza dei principi sanciti dalla CGUE in tema di calcolo degli interessi corrispettivi non cambierà con l’entrata in vigore della nuova direttiva sul credito al consumo (CCD 2 – Direttiva UE 2023/2225): le definizioni chiave e l’architettura concettuale su cui si fonda la pronuncia restano infatti sostanzialmente identiche ed esplicitamente confermate nel nuovo regime normativo.

Analizzando la tavola di concordanza contenuta nell’Allegato IV della CCD 2, le definizioni richiamate dalla Corte di Giustizia passano direttamente dalla Direttiva 2008/48/CE al nuovo testo, senza alterazioni sostanziali:

  • tasso debitore: viene definito come il tasso d’interesse applicato su base annuale all'”importo dei prelievi effettuati” (art. 3, punto 8 della CCD 2, corrispondente all’art. 3, lett. j della CCD).
  • importo totale del credito: resta definito come il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore (art. 3, punto 10 della CCD 2, corrispondente all’art. 3, lett. l della CCD).
  • costo totale del credito per il consumatore: continua a comprendere tutti i costi (interessi, commissioni, imposte, servizi accessori e premi assicurativi obbligatori o necessari per ottenere le condizioni offerte).
  • importo totale che il consumatore è tenuto a pagare: resta espresso come la mera somma tra importo totale del credito e costo totale del credito (art. 3, punto 6 della CCD 2).

Di conseguenza, il principio di mutua esclusione tra “capitale messo a disposizione” e “costi del credito” — nonché l’impossibilità di calcolare interessi debitori su voci rientranti nel costo totale — manterrà inalterata la sua validità giuridica.

Lungi dall’attenuare i principi della sentenza, si ricorda che la CCD 2 introduce presidi ancora più rigidi a tutela del consumatore e sulla trasparenza dei costi accessori, tra cui, per quanto d’interesse:

  • l’art. 14, sui servizi accessori e i premi assicurativi conferma il divieto delle pratiche di commercializzazione abbinata (tying); inoltre, qualora la polizza sia obbligatoria, la banca dovrà accettare coperture equivalenti offerte da compagnie terze senza modificare le condizioni del credito, garantendo al consumatore almeno 3 giorni di tempo per confrontare le offerte
  • l’art. 15 esplicita il divieto di consenso desunto, vietando espressamente l’utilizzo di caselle pre-selezionate (pre-ticked boxes) per l’acquisto di servizi accessori o l’addebito di costi aggiuntivi
  • l’art. 31 impone agli Stati membri di adottare misure di contenimento dei tassi e dei costi, al fine di prevenire abusi e impedire l’applicazione di tassi debitori, TAEG o costi totali eccessivamente elevati.

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