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Giurisprudenza

La revocatoria fallimentare del contratto di mutuo chirografario

18 Settembre 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 16 settembre 2026, n. 25399 – Pres. Terrusi, Rel. D’Acquino

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25399 del 16 settembre 2026, si è espressa sull’ammissibilità, in sede di verifica dello stato passivo, dell’eccezione del curatore di revocatoria del contratto di mutuo chirografario e dell’inopponibilità del credito restitutorio nello stato passivo fallimentare.

La controversia trae origine dalla domanda di ammissione allo stato passivo presentata da un istituto di credito per le somme erogate a titolo di finanziamento in favore di una società in liquidazione, successivamente dichiarata fallita. Invero, il curatore fallimentare eccepiva in via breve l’inefficacia del titolo negoziale ai sensi dell‘art. 67, c. 2 L.F. e dell’art. 95, c. 1 L.F., ottenendo il rigetto dell’istanza di ammissione del credito della banca da parte del Tribunale.

A fronte della decisione dei giudici di merito, la banca proponeva ricorso per cassazione sostenendo che il mutuo, comportando l’erogazione di liquidità, non avrebbe configurato un atto depauperativo del patrimonio e non sarebbe pertanto passibile di revocatoria concorsuale.

In relazione alla questione della revocabilità del mutuo quale atto a titolo oneroso, la Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell’art. 67, c. 2, L.F.; di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l’inefficacia a termini dell’art. 95, c. 1 L.F. ai fini dell’esclusione del credito restitutorio basato sul titolo“.

La Corte ha chiarito che la disciplina della revocatoria concorsuale si differenzia dalla revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c., in quanto non richiede la dimostrazione dell’effettivo pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.

In particolare, le caratteristiche essenziali dell’istituto delineato dalla Corte si articolano nei seguenti punti:

  • l’irrilevanza del danno effettivo per la massa dei creditori, trattandosi di un pregiudizio ritenuto in re ipsa (Cass., Sez. U., 28 marzo 2006, n. 7028)
  • la sufficienza del mero compimento dell’atto a titolo oneroso nel periodo sospetto, con la consapevolezza dello stato di insolvenza della controparte
  • la sanzionabilità di qualsiasi titolo contrattuale oneroso idoneo ad arrecare un incremento del passivo a seguito dell’insorgenza dell’obbligazione restitutoria.

Conseguentemente, l’art. 95, c. 1 L.F. attribuisce al curatore la facoltà di eccepire l’inefficacia del titolo in via breve ai fini della formazione dello stato passivo, precludendo l’opponibilità del relativo credito restitutorio.

Pertanto, risulta del tutto irrilevante che l’erogazione della provvista abbia comportato un astratto beneficio iniziale per il debitore, rilevando l’aggravamento della posizione patrimoniale causato dall’obbligo di restituzione del capitale e degli interessi.

Analogamente a quanto affermato in tema di fideiussione, l’estensione del passivo determina un pregiudizio per il solo fatto di far gravare sul patrimonio un’ulteriore garanzia o un nuovo debito negoziale (Cass. n. 3462/2024; Cass. n. 22051/2026).

Infine, la Corte ha chiarito che la declaratoria di inefficacia del titolo contrattuale non preclude al creditore di far valere la restituzione della somma mutuata (ovvero il capitale) in sede concorsuale, mediante la domanda di indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c.

Più nel dettaglio, hanno chiarito che l’eventuale esito – ritenuto “paradossale” dalla banca – della declaratoria di inefficacia dell’erogazione del capitale, non è un’argomentazione sufficiente per precludere la revocabilità del contratto, in quanto l’ordinamento attribuisce al creditore uno strumento di riequilibrio per neutralizzare l’inefficacia del titolo, ovvero la proposizione, nel procedimento di insinuazione, della domanda di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. per la sola restituzione del capitale.

Tuttavia, ove l’istituto di credito ometta la valida riproposizione di tale domanda in sede di opposizione allo stato passivo, la statuizione di inammissibilità diviene intangibile per formarsi del giudicato interno, precludendo definitivamente alla banca di far valere il credito restitutorio, e confermando la totale inopponibilità del credito al fallimento.

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