Con la risposta ad interpello n. 139/2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali c.d. “Transizione 4.0” di cui all’art. 1, commi 1051 e ss., L. 178/2020, pronunciandosi sull’applicabilità del suddetto credito in un contesto di scioglimento giudiziale temporaneo con continuità aziendale e successiva scissione.
Nel caso di specie, la società istante, a base familiare, aveva realizzato nel 2021-2022 investimenti in sei macchinari aventi le caratteristiche previste dal piano Transizione 4.0, entrati in funzione in tale biennio ma interconnessi solo nel maggio 2025. A seguito di dissidi interni, nel giugno 2022, il Tribunale aveva dichiarato lo scioglimento giudiziale con nomina di liquidatore. I soci, proseguendo le trattative volte a raggiungere un accordo per la separazione del patrimonio societario, con accordo del gennaio 2023, avevano previsto prima l’affitto dei due rami d’azienda e poi la scissione societaria. Lo stato di liquidazione veniva quindi revocato a febbraio 2023, su proposta dei soci stessi, ed i beni agevolati venivano confluiti nei rami destinati alle beneficiarie.
L’Istante, con riferimento ad una delle due società neocostituite, ha posto tre quesiti:
- se fosse soggetto beneficiario del credito di imposta “Transizione 4.0” nonostante il periodo di liquidazione giudiziale e l’affitto dei beni in ottica di continuità aziendale;
- se spettasse il credito nonostante l’interconnessione degli investimenti fosse avvenuta solo nel 2025 per le vicende societarie;
- se potesse fruire del suddetto credito in compensazione un soggetto diverso da quello che aveva effettuato l’investimento, ovvero la società beneficiaria della scissione.
Nella soluzione prospettata, la Società ha sostenuto di essere beneficiaria poiché la liquidazione giudiziale non aveva finalità liquidatorie e l’attività era proseguita in continuità, non integrandosi lo “stato di crisi” che giustifica l’esclusione soggettiva ai sensi dell’art. 1, comma 1052, L. 178/2020.
Ha poi affermato che il ritardo nell’interconnessione non pregiudicherebbe il diritto, non essendo previsto dalla normativa e dalle circolari in materia un termine perentorio, e potendo la fruizione slittare all’anno di effettiva implementazione dell’interconnessione dei beni.
Infine, ha ritenuto che la scissione non determini decadenza, potendo i crediti d’imposta di natura similare a quello di cui alla L. 178/2020 trasferirsi con il ramo d’azienda che include i beni agevolati, in coerenza con la prassi sulle operazioni straordinarie (circolari nn. 8/E/2019 e 9/E/2021).
L’Agenzia ha accolto la soluzione prospettata dal contribuente su tutti e tre i quesiti.
In primo luogo, la temporanea liquidazione giudiziale non esclude il credito: la causa di scioglimento non aveva finalità liquidatorie e l’attività era proseguita in continuità, come dimostrato dalla successiva revoca. La ratio della norma, secondo anche la prassi richiamata (circolari nn. 9/E/2021 e 1/E/2025, risposta a interpello n. 719/2021) esclude solo le procedure finalizzate alla chiusura dell’impresa, non invece le situazioni di stallo temporaneo volte al risanamento o alla riorganizzazione.
In secondo luogo, il ritardo nell’interconnessione dei beni non pregiudica il beneficio. La normativa non fissa un termine perentorio e la prassi (circolare n. 9/E/2021 e risposta a interpello n. 34/2024) ammette lo slittamento della fruizione piena del beneficio all’anno di effettiva interconnessione del bene quando il ritardo dipende da circostanze oggettive che devono essere documentate e dimostrate, come nel caso di specie sono le operazioni di separazione e trasferimento dei sistemi informatici aziendali.
Infine, la società beneficiaria della scissione può utilizzare in compensazione il credito maturato dalla scissa. Il trasferimento del ramo d’azienda che include i beni agevolati non integra un’ipotesi di decadenza né attiva il meccanismo di recapture, in quanto i beni continuano a essere impiegati all’interno di un complesso unitario tecnologicamente coerente con la ratio dell’agevolazione espressa anche in crediti di imposta di natura similare a quello in argomento, come confermato dalla prassi in materia (circolari nn. 9/E/2021 e 8/E/2019).
In sintesi, la Risposta n. 139/2026 conferma un orientamento sostanzialistico: la temporanea liquidazione giudiziale di una impresa con continuità aziendale e la successiva scissione non ostano alla maturazione e alla fruizione del credito “Transizione 4.0”, purché gli investimenti siano stati effettuati e i beni interconnessi secondo i requisiti normativi.


