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Giurisprudenza

Sulla qualifica di amministratore di fatto del lavoratore

25 Agosto 2026

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 31 luglio 2026 n. 24327 – Pres. Pagetta, Rel. Ricchezza

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con ordinanza del 31 luglio 2026 n. 24327 (Pres. Pagetta, Rel. Ricchezza) si è pronunciata relativamente agli elementi necessari per la qualificazione dell’amministratore di fatto di una società.

La Corte in tale occasione ha evidenziato come, affinché un soggetto possa configurarsi amministratore di fatto di una società, costui debba esercitare in maniera continuativa funzioni di amministrazione attraverso la realizzazione di atti di gestione, in nome e per conto della stessa. Non è richiesta per la sua configurabilità, però, che adotti tutti i poteri dell’organo gestorio, ma è sufficiente che realizzi anche solo una parte di essi, purché avvenga in maniera non episodica e occasionale.

La Corte, in richiamo di una sua precedente pronuncia, afferma come l’amministratore di fatto sia colui che si introduca “in modo completo e sistematico nella gestione sociale, anche se il requisito della sistematicità può ritenersi superfluo quando siano stati compiuti atti di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa, tali da dimostrare l’effettivo inserimento nella gestione”.

L’amministratore di fatto è quindi colui che si inserisce in maniera sistematica nella gestione della società ed ha capacità di condizionamento delle scelte operative della società.

Nel caso di specie, l’Ispettorato territoriale del lavoro, in qualità di ricorrente, deduceva, nella sentenza impugnata, la violazione della norma che equipara l’amministratore di fatto a quello di diritto (art. 2639 C.c.) nonché quella concernente l’estensione di responsabilità dell’amministratore di fatto (art. 2476 C.c.), ritenendo che, nel caso di specie, il lavoratore – autoqualficatosi quale “direttore generale” in sede di sommarie informazioni testimoniali – potesse qualificarsi quale amministratore di fatto.

La Corte, però, ha escluso che tale lavoratore potesse essere qualificato come amministratore di fatto poiché, nonostante avesse responsabilità superiori rispetto al capo fabbrica, questi era presente presso una sola sede della filiera produttiva, il suo ruolo era limitato al coordinamento della produzione, era sottoposto alla valutazione di superiori per le decisioni concernenti il personale e non godeva di poteri decisionali relativi alle scelte e strategie aziendali.

Il lavoratore, nel caso in oggetto, secondo la Corte, può al più essere qualificato come “referente generale con ampi poteri di direzione tecnica” ma non amministratore di fatto.

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