Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2026 il Provvedimento Banca d’Italia recante modifiche alla Circolare n. 229/1999 (Istruzioni di vigilanza per le banche)- in attuazione della CRD VI – sulle cessioni di rapporti giuridici in blocco di maggiore rilevanza.
Il Provvedimento era già stato pubblicato lo scorso 22 luglio dalla Banca d’Italia parallelamente all’avvio della consultazione pubblica sulle modifiche alle proprie disposizioni di vigilanza in tema di operazioni rilevanti, investimenti in immobili, BCC, riserve di capitale e assetti proprietari.
Nel contesto di attuazione del regime CRD VI (Direttiva (UE) 2024/1619), infatti, il legislatore nazionale aveva modificato l’art. 58, co. 1, del TUB, in materia di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, esonerando le operazioni di maggiore rilevanza dalla necessaria autorizzazione della Banca d’Italia.
Tuttavia, tale modifica trova applicazione con riguardo alle cessioni realizzate dopo l’entrata in vigore delle disposizioni dell’Autorità di attuazione dell’art. 58 bis, co. 1, del TUB.
Per questo motivo, nelle more dell’adozione dei citati emendamenti, l’Autorità ha emanato delle modifiche alla disciplina di cui alla Circolare n. 229/1999, con particolare attenzione ai trasferimenti rilevanti di attività e passività che ricadono nel suo ambito di applicazione, per i quali non è previsto un obbligo di preventiva autorizzazione.
Le modifiche prevedono:
- l’abrogazione dell’obbligo di autorizzazione preventiva per la cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco di maggiore rilevanza
- la necessaria comunicazione preventiva a Banca d’Italia delle cessioni di rapporti giuridici individuabili in blocco di maggiore rilevanza, fermo restando l’obbligo di comunicazione successiva delle operazioni di cessione nei casi attualmente previsti ed i poteri di Banca d’Italia, anche di intervento, ad essa attribuiti dall’ordinamento.
Il Provvedimento in oggetto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e trova applicazione anche ai procedimenti in corso a tale data.


