Banca d’Italia ha pubblicato una consultazione su alcune modifiche alle proprie disposizioni di vigilanza – in adeguamento alla CRD VI – in materia di operazioni rilevanti, investimenti in immobili, BCC, riserve di capitale e assetti proprietari.
Le modifiche oggetto di consultazione, si precisa, sono giustificate dalle novità introdotte con la Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI).
In particolare sono sottoposte a consultazione le modifiche alle disposizioni in materia di:
- operazioni rilevanti – ossia l’acquisizione e cessione di partecipazioni rilevanti, le fusioni e le scissioni, le cessioni di rapporti giuridici in blocco e i trasferimenti rilevanti di attività e passività – contenute nelle Circolari di Banca d’Italia n. 285/2013 e n. 229/1999
- investimenti in immobili contenute nella Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013, poiché in materia di investimenti in partecipazioni, la disciplina nazionale prevede – in contrasto con la CRD VI – una soglia massima di partecipazione di banche e gruppi bancari al capitale di una società
- banche di credito cooperativo (BCC), contenute nella Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013 – tramite l’abrogazione del divieto di acquisire partecipazioni di controllo in soggetti finanziari e i limiti quantitativi previsti a livello nazionale per gli investimenti in soggetti non finanziari, alcuni interventi di allineamento al TUB in tema di fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche in forma di società per azioni e viene inoltre chiarito che:
- gli investimenti partecipativi debbano avvenire nel rispetto delle norme nazionali in materia di operatività prevalente a favore dei soci e del limite di operatività fuori della zona di competenza territoriale
- per le partecipazioni non finanziarie, le operazioni di acquisto sono permesse solo per partecipazioni e investimenti in categorie di imprese e in settori economici coerenti con le finalità mutualistiche
- per le partecipazioni finanziarie, l’acquisizione deve rispettare i vincoli previsti dalle disposizioni applicabili al gruppo bancario cooperativo
- riserve di capitale contenute nella Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013, attraverso:
- l’introduzione dell’obbligo per Banca d’Italia di riesaminare il livello della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e della riserva di capitale per le O-SII nei casi in cui una banca divenga vincolata dall’output floor di cui al Regolamento (UE) 2024/1623
- la precisazione che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può essere utilizzata anche per la copertura di rischi di natura macroprudenziale o sistemica derivanti dai cambiamenti climatici, purché tali rischi non siano coperti con altri strumenti macroprudenziali
- la semplificazione delle procedure di notifica tra le autorità in caso di alcune decisioni di modifica delle riserve di capitale a fronte del rischio sistemico, per le O-SII e le G-SII
- assetti proprietari contenute nelle Disposizioni di Banca d’Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari prevedendo:
- l’innalzamento da 2 a 10 giorni del termine per la trasmissione al candidato acquirente della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Autorità competente
- l’obbligo di consultazione dell’Autorità competente in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ai fini della valutazione di tale rischio
- delle modifiche alla disciplina sull’azione di concerto, per allineare le presunzioni di concerto alle omologhe previsioni del TUF in materia di OPA e chiarire il rapporto con la disciplina sul criterio del moltiplicatore
- l’introduzione dell’obbligo per gli intermediari di comunicare all’autorità di vigilanza ogni atto e fatto idoneo a incidere negativamente sull’idoneità dei soggetti autorizzati a detenere una partecipazione qualificata.
A seguito della chiusura della consultazione, Banca d’Italia provvederà a predisporre il testo finale delle Disposizioni.
Nelle more dell’adozione delle citate disposizioni e fino alla loro entrata in vigore, Banca d’Italia ha provveduto a modificare la Circolare n. 229/1999 prevedendo:
- l’abrogazione dell’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione per le cessioni in blocco di rapporti giuridici individuabili di maggiore rilevanza, previsto dal Titolo III, Capitolo V, della Circolare n. 229/1999
- l’obbligo di comunicare preventivamente a Banca d’Italia le operazioni di cessione in blocco di rapporti giuridici individuabili di maggiore rilevanza, mantenendo invariati sia gli obblighi di comunicazione successiva nei casi previsti sia i poteri di intervento dell’Autorità
- ai fini dell’individuazione delle informazioni in relazione alle operazioni di cessione di cui alla lett. b), continua a trovare applicazione la disciplina di cui al Titolo III, Capitolo V, della Circolare di Banca d’Italia n. 229/1999.
La consultazione è aperta fino al 20 settembre 2026.

