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CRD VI: le modifiche alle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia

23 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato una consultazione su alcune modifiche alle proprie disposizioni di vigilanza – in adeguamento alla CRD VI – in materia di operazioni rilevanti, investimenti in immobili, BCC, riserve di capitale e assetti proprietari.

Le modifiche oggetto di consultazione, si precisa, sono giustificate dalle novità introdotte con la Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI).

In particolare sono sottoposte a consultazione le modifiche alle disposizioni in materia di:

  • operazioni rilevanti – ossia l’acquisizione e cessione di partecipazioni rilevanti, le fusioni e le scissioni, le cessioni di rapporti giuridici in blocco e i trasferimenti rilevanti di attività e passività – contenute nelle Circolari di Banca d’Italia n. 285/2013 e n. 229/1999
  • investimenti in immobili contenute nella Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013, poiché in materia di investimenti in partecipazioni, la disciplina nazionale prevede – in contrasto con la CRD VI – una soglia massima di partecipazione di banche e gruppi bancari al capitale di una società
  • banche di credito cooperativo (BCC), contenute nella Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013 – tramite l’abrogazione del divieto di acquisire partecipazioni di controllo in soggetti finanziari e i limiti quantitativi previsti a livello nazionale per gli investimenti in soggetti non finanziari, alcuni interventi di allineamento al TUB in tema di fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche in forma di società per azioni e viene inoltre chiarito che:
    • gli investimenti partecipativi debbano avvenire nel rispetto delle norme nazionali in materia di operatività prevalente a favore dei soci e del limite di operatività fuori della zona di competenza territoriale
    • per le partecipazioni non finanziarie, le operazioni di acquisto sono permesse solo per partecipazioni e investimenti in categorie di imprese e in settori economici coerenti con le finalità mutualistiche
    • per le partecipazioni finanziarie, l’acquisizione deve rispettare i vincoli previsti dalle disposizioni applicabili al gruppo bancario cooperativo
  • riserve di capitale contenute nella Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013, attraverso:
    • l’introduzione dell’obbligo per Banca d’Italia di riesaminare il livello della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e della riserva di capitale per le O-SII nei casi in cui una banca divenga vincolata dall’output floor di cui al Regolamento (UE) 2024/1623
    • la precisazione che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può essere utilizzata anche per la copertura di rischi di natura macroprudenziale o sistemica derivanti dai cambiamenti climatici, purché tali rischi non siano coperti con altri strumenti macroprudenziali
    • la semplificazione delle procedure di notifica tra le autorità in caso di alcune decisioni di modifica delle riserve di capitale a fronte del rischio sistemico, per le O-SII e le G-SII
  • assetti proprietari contenute nelle Disposizioni di Banca d’Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari prevedendo:
    • l’innalzamento da 2 a 10 giorni del termine per la trasmissione al candidato acquirente della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Autorità competente
    • l’obbligo di consultazione dell’Autorità competente in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ai fini della valutazione di tale rischio
    • delle modifiche alla disciplina sull’azione di concerto, per allineare le presunzioni di concerto alle omologhe previsioni del TUF in materia di OPA e chiarire il rapporto con la disciplina sul criterio del moltiplicatore
    • l’introduzione dell’obbligo per gli intermediari di comunicare all’autorità di vigilanza ogni atto e fatto idoneo a incidere negativamente sull’idoneità dei soggetti autorizzati a detenere una partecipazione qualificata.

A seguito della chiusura della consultazione, Banca d’Italia provvederà a predisporre il testo finale delle Disposizioni.

Nelle more dell’adozione delle citate disposizioni e fino alla loro entrata in vigore, Banca d’Italia ha provveduto a modificare la Circolare n. 229/1999 prevedendo:

  • l’abrogazione dell’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione per le cessioni in blocco di rapporti giuridici individuabili di maggiore rilevanza, previsto dal Titolo III, Capitolo V, della Circolare n. 229/1999
  • l’obbligo di comunicare preventivamente a Banca d’Italia le operazioni di cessione in blocco di rapporti giuridici individuabili di maggiore rilevanza, mantenendo invariati sia gli obblighi di comunicazione successiva nei casi previsti sia i poteri di intervento dell’Autorità
  • ai fini dell’individuazione delle informazioni in relazione alle operazioni di cessione di cui alla lett. b), continua a trovare applicazione la disciplina di cui al Titolo III, Capitolo V, della Circolare di Banca d’Italia n. 229/1999.

La consultazione è aperta fino al 20 settembre 2026.

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