Il Tribunale di Cremona, Sez. Civile, con sentenza del 1° luglio 2026 n. 335 (Pres. e Rel. Calabrò) si è pronunciato relativamente al calcolo dell’usura e all’indeterminatezza delle condizioni pattuite in due mutui, con riferimento al piano di ammortamento alla francese stabilito per il rimborso di capitale e interessi.
In particolare la sentenza è stata emanata in occasione del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la società debitrice contestava, in particolare, per un mutuo ipotecario e chirografario, l’usura del tasso di interesse di mora e l’indeterminatezza delle condizioni pattuite con riferimento al piano di ammortamento alla francese.
Sul calcolo dell’usura del mutuo
Relativamente alla verifica della usurarietà di un mutuo non è ammissibile, per il Tribunale, sommare il tasso di mora con la penale di estinzione anticipata, per il principio di effettività degli oneri contrattuali.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo prevedeva la dazione di “un compenso omnicomprensivo per l’estinzione” la quale, secondo il Tribunale, è lecita ex art. 40 TUB che rinvia ai criteri individuati dal CICR solo ai fini della trasparenza.
L’estinzione anticipata è, sottolinea il Tribunale – in quanto diritto potestativo – meramente eventuale, straordinaria e non è immediatamente collegata all’erogazione del credito.
In richiamo della Cassazione 7352/2022, il Tribunale evidenzia come tale compenso non costituisca, quindi, una remunerazione a favore della banca, ma solo un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni assunti con il contratto. Lo scopo è quindi quello di compensare la Banca delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituzione.
Deve quindi essere esclusa la penale di estinzione anticipata dal calcolo per la verifica della usurarietà.
Anatocismo e piano di ammortamento alla francese
Il Tribunale – in richiamo di differenti pronunce della Cassazione tra cui 7382/2025 e S.U. 15130/2024 – ricorda dapprima come nel piano di ammortamento alla francese il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a rate costanti comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente).
Così come stabilito dalle sentenze della Cassazione n. 34677/2022 e 27823/2023 – la “quota di interessi in ciascuna rata non è il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”.
L’ammortamento alla francese prevede che ad ogni rata il debito per interessi si estingua a condizione che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito: deve, quindi, escludersi che detto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l’obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Il Tribunale rigetta quindi le eccezioni della società mutuataria sull’effetto anatocistico nei due mutui oggetto di causa, che avrebbe inficiato di potenziale indeterminatezza i contratti stessi.
Sull’omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi
In relazione, invece, all’omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e delle modalità di ammortamento alla francese, il Tribunale ha rigettato l’eccezione circa la lamentata indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto dell’accordo e, di conseguenza, la nullità parziale del contratto di mutuo bancario ex artt. 1346 e 1418, co. 2, C.c.
Il Tribunale – in richiamo delle Sezioni Unite 15130/2024 – rileva che i mutui in esame, i relativi documenti di sintesi e lo sviluppo del piano di ammortamento pattuito, contengano le indicazioni necessarie e sufficienti quali “le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Ancor più se viene indicato anche il numero e la composizione delle rate di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi, ritenendosi sussistente la possibilità per il mutuatario di ricavare l’importo totale del rimborso con una sommatoria e il TAEG “ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”.
Nel caso di specie, quindi, il Tribunale evidenzia come le succitate indicazioni, essendo chiaramente espresse nei documenti in atti, consentano di escludere l’indeterminatezza delle condizioni applicate.


