È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 07 luglio 2026, il Regolamento delegato (UE) 2026/807 che modifica le norme tecniche di regolamentazione (RTS) di cui al Regolamento delegato (UE) 2023/206 per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti e l’allineamento della terminologia a seguito di modifiche del CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013) operate dal CRR III.
Si ricorda dapprima come il CRR III (Regolamento (UE) 2024/1623) abbia modificato l’art. 124 del CRR, che disciplina, nell’ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito, le esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili al fine di distinguere meglio tra le esposizioni inerenti ad immobili e riflettere più accuratamente il rischio associato a tali esposizioni.
La citata modifica ha comportato la rinumerazione dei paragrafi dell’art. 124 CRR, che vengono con il presente regolamento allineati anche rispetto agli RTS del Regolamento delegato (UE) 2023/206 al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto.
Si evidenzia, inoltre, come il CRR III abbia modificato anche l’art. 164, par. 4, del CRR concernente il trattamento delle esposizioni al dettaglio nell’ambito del metodo basato sui rating interni per il rischio di credito, inserendo in tale paragrafo una tabella con i valori degli input floor della perdita in caso di default (Loss Given Default – LGD) che gli enti devono utilizzare per le loro esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o altre esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o immobili non residenziali.
Di conseguenza i riferimenti ai valori minimi della LGD contenuti nell’art. 164 del CRR sono stati sostituiti da riferimenti ai valori degli input floor della LGD.
Anche tali aggiornamenti vengono recepiti dal Regolamento delegato (UE) 2026/807, che adegua conseguentemente il testo del Regolamento delegato (UE) 2023/206.

