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EBA sugli obblighi AML degli IMEL che emettono EMT

15 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA, con Q&A n. 7078/2024, ha chiarito in che misura gli istituti di moneta elettronica (IMEL) che emettono token di moneta elettronica (EMT) ai sensi del MiCAR devono ottemperare agli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo previsti dalla IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE, come modificata dalla V direttiva AML AMLD5).

Più specificamente, se i titolari di EMT debbano essere considerati clienti degli IMEL ai sensi dell’AMLD5, in modo che i relativi requisiti KYC (Know Your Customer – di adeguata verifica) si applichino su base continuativa nei confronti dei titolari di EMT (non solo al momento dell’emissione, ma anche a seguito della negoziazione sul mercato secondario).

In particolare, il regolamento MiCA non affronta specificamente la questione dell’applicabilità delle norme antiriciclaggio agli emittenti di EMT. Se un emittente di EMT è tenuto a conoscere l’identità dell’attuale detentore degli EMT su base continuativa, ciò ha implicazioni sulla loro negoziabilità sul mercato secondario.

Infatti, in tal caso deve essere effettuato un monitoraggio continuo e deve essere coinvolto in qualsiasi trasferimento degli EMT successivo all’emissione iniziale. È, quindi, importante fare chiarezza su questo punto per il mercato.

A seguito del MiCAR, l’ambito di applicazione della V direttiva AML è stato ampliato sulla base dell’art. 38 del modificato Regolamento 2023/1113/UE (c.d. Transfer of Funds Regulation, TFR).

All’AMLD5 è stata aggiunta una nuova categoria di soggetti obbligati, ovvero i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP).

Tuttavia, la distribuzione degli EMT può avvenire anche senza il coinvolgimento di un CASP regolamentato, come nel caso delle transazioni peer-to-peer o degli scambi che operano al di fuori dell’ambito di applicazione del MiCAR.

La posizione del CASP dovrebbe inoltre essere distinta da quella dell’IMEL o dell’istituto di credito che emette gli EMT. Questi ultimi istituti finanziari hanno obblighi indipendenti ai sensi dell’AMLD5.

Inoltre, ai sensi del MiCAR e del TFR, non sussiste alcun obbligo di segnalazione da parte del CASP all’emittente per gli EMT negoziati in euro in merito all’identità di un nuovo detentore dell’EMT (cioè a seguito di una transazione).

EBA, nella risposta alla questione posta, precisa come ai sensi dell’art. 48 par. 2 del MiCAR, gli EMT possano essere emessi solo da IMEL o istituti di credito.

Poiché gli IMEL e gli istituti di credito sono soggetti obbligati ai sensi della IV Direttiva AML, come modificata dalla AMLD5, ne consegue che devono rispettare gli obblighi in materia AML, tra cui le norme di adeguata verifica della clientela prescritte per i soggetti obbligati nell’ambito del quadro normativo dell’Unione in materia AML/CTF.

Non si riscontra alcuna eccezione nel MiCAR o nella IV Direttiva AML, come modificata dalla quinta (Direttiva (UE) 2018/84), per quanto riguarda gli obblighi AML/CFT per gli emittenti di EMT.

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