Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 2033 del 09 marzo 2026 (Pres. Tina, Rel. Felicetti), si è pronunciato in merito al rifiuto opposto da un intermediario finanziario alla richiesta di restrizione ipotecaria formulata ex art. 39, co. 5, TUB.
In particolare, la società ricorrente lamentava la condotta della Banca e chiedeva, oltre all’accertamento del diritto di ottenere l’assenso alla restrizione ipotecaria, il risarcimento del danno derivante dal rifiuto opposto.
Il ricorso è stato parzialmente accolto dal Collegio meneghino in quanto, nel caso di specie, “è provato in atti che sussistono le condizioni oggettive sotto le quali l’art. 39 comma 5 TUB riconosce al debitore di un credito fondiario il diritto soggettivo a restringere l’ipoteca“. Ha, invece, disatteso la domanda risarcitoria in quanto è mancata l’allegazione di “elementi probatori atti a dimostrare il pregiudizio concretamente subito e le allegazioni in merito al quantum si limitano a tabelle di conteggi unilateralmente predisposte dalla parte”.
Infatti, ad avviso del Collegio, se la parte mutuataria dimostra per mezzo di una perizia che gli immobili sui quali continua a insistere l’ipoteca, sulla base dei valori di mercato della zona di riferimento alla data della richiesta, sono in grado, se liquidati, di garantire l’importo residuo del mutuo, la Banca deve prestare l’assenso alla cancellazione degli altri immobili una volta estinto almeno un quinto del debito originario.
Ne consegue a contrariis che, invece, la Banca ben potrà opporre il rifiuto ogniqualvolta difettino i requisiti oggettivi, vale a dire in assenza di perizia o di estinzione di almeno un quinto del debito originario.
Circa la richiesta risarcitoria, invece, il Collegio ha statuito che “il risarcimento del danno è sempre commisurato all’effettivo pregiudizio subìto dal titolare del diritto e non può mai degradare a ristoro per un danno in re ipsa“.
In definitiva, il Collegio sul tema ha accertato il diritto alla restrizione della ricorrente mentre, circa la domanda risarcitoria, che nemmeno “soccorre la possibilità di una quantificazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., posto che essa può operare unicamente laddove sia stata dimostrata l’esistenza del danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente“.
La Banca, dunque, dovrà restringere l’ipoteca alla ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 39, co. 5, TUB ma non sarà tenuta a risarcire il danno in caso di rifiuto senza che questo sia effettivamente dimostrato a onere della cliente.


