La Cassazione Penale, Sez. V, con sentenza del 7 maggio 2026, n. 21188 (Pres. Miccoli, Rel. Masini), si è pronunciata in merito all’elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice, con particolare riferimento alle condotte di aggravamento del dissesto e di omessa tempestiva richiesta di dichiarazione del fallimento (art. 217 co.1 n. 4 L. F.).
L’art. 217 co.1 n. 4 L. F. sanziona l’imprenditore, dichiarato fallito, che ha aggravato il proprio dissesto, non richiedendo la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa.
L’art. 224 L. F. estende la punibilità per le condotte suindicate agli amministratori che hanno determinato l’aggravamento del dissesto con grave colpa (n. 1) o che hanno concorso a cagionare o aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti (n.2).
La Suprema Corte – richiamando altre sue pronunce tra cui 18108/2018 e 38077/2015 – precisa come l’omissione tempestiva della richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, che causa l’aggravamento del dissesto, debba essere sorretta dalla colpa grave, presunta ex lege.
La differenza tra i due reati citati risiede nel fatto che, mentre il 217 co.1 n.4 L. F. è a forma vincolata poiché richiede l’inerzia dell’imprenditore nel richiedere il proprio fallimento, quello di cui all’art. 224 L. F. è a forma libera in quanto integrato da qualsiasi condotta attiva od omissiva che determini l’aggravarsi del dissesto.
In merito al concetto di dissesto, poi, la Corte precisa come debba essere inteso quale “situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività, può comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori”.
L’aggravamento del dissesto, invece, è il deterioramento della situazione economico-finanziaria della società fallita. Non è sufficiente per la sua integrazione il mero aumento di alcune poste passive.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo delle ipotesi di bancarotta semplice di cui all’art. 224 L. F., nel reato di cui al n. 1, l’aggravamento del dissesto richiede la colpa grave (generica o specifica), mentre nell’ipotesi di cui al n. 2 è richiesta la colpa specifica per inosservanza degli obblighi previsti dalla legge (non è quindi richiesta la colpa grave).
In merito al concetto di colpa grave, invece, deve precisarsi come l’amministratore di una S.r.l. sia tenuto ad agire con la diligenza dovuta in ragione della natura dell’attività svolta. Viene quindi innalzato il livello di perizia richiesto.
Uno scostamento significativo dal rispetto degli obblighi imposti dalla veste assunta è sufficiente ad integrare colpa grave ai sensi dell’art. 217, co. 1, n. 4 C.c. senza necessità che la violazione sia abnorme o macroscopica.
Sussiste, quindi, colpa grave nell’ipotesi in cui l’imprenditore abbia agito in maniera imperita, imprudente o negligente manifestando disinteresse per le sorti dell’impresa e, in tal modo, non rispetti le regole di corretta gestione oppure ometta di instaurare tempestivamente la concorsualità.

