Banca d’Italia ha pubblicato, il 4 giugno 2026, la nota n. 58 in merito all’attuazione degli orientamenti di EBA che specificano i criteri per l’identificazione delle attività dell’impresa strumentale, come definita dall’art. 4, par. 1, punto 18, del Regolamento (UE) 575/2013 (EBA/GL/2026/01).
Banca d’Italia, tramite la nota in parola, dà attuazione ai citati orientamenti di vigilanza, che si applicheranno in Italia dal 4 giugno 2026.
Tali orientamenti trovano applicazione alle banche meno significative, ai gruppi bancari meno significativi, alle SIM di classe 1 e ai gruppi di SIM di classe 1 rispetto ai quali la Banca d’Italia risulta essere competente.
Tra le norme di riferimento richiamate per l’attuazione degli Orientamenti EBA, Banca d’Italia evidenzia:
- art. 4, par. 1, n. 18) del CRR secondo cui con “impresa strumentale” deve intendersi quella realtà che presenta come attività principali:
-
- l’estensione diretta dell’attività bancaria
- il leasing operativo, la proprietà o la gestione di beni, la fornitura di servizi di elaborazione dati o qualsiasi altra attività che risulti accessoria all’attività bancaria
- altre attività che EBA ritenga simili a quelle precedenti.
- art. 4, par. 1, n. 26) del CRR che descrive, invece, l’”ente finanziario” come quell’impresa:
- che non è un ente, una società di partecipazione industriale pura, una società veicolo per la cartolarizzazione, una società di partecipazione assicurativa ex art. 212, par. 1, lett. f) Direttiva 2009/138/CE o una società di partecipazione assicurativa mista ex art. 212, par. 1, lett. g) della medesima Direttiva, a parte i casi in cui una società di partecipazione assicurativa mista abbia un ente filiazione
- la cui attività principale svolta consiste nell’assunzione o detenzione di partecipazioni ovvero nella realizzazione di attività di cui all’allegato I, punti da 2 a 12 e punti 15, 16 e 17 della Direttiva 2013/36/UE, o nell’esercizio di uno o più servizi o attività di cui all’allegato I, sez. A o B, della Direttiva 2014/65/UE in relazione agli strumenti finanziari dell’allegato I, sez. C Direttiva 2014/65/UE.
Si ricorda infatti che EBA, nei citati orientamenti, chiarisce che un’impresa non dovrebbe essere considerata un’impresa strumentale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- è una società di partecipazione industriale pura, una società veicolo per la cartolarizzazione, una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’art. 212, par. 1, lett. f), di Solvency II o una società di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell’art. 212, par. 1, lett. g), di tale direttiva, tranne nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa mista abbia un ente filiazione
- rientra già nella definizione di ente, ente finanziario o soggetto del settore finanziario di cui all’art. 4, par. 1, punti 3, 26 e 27, del CRR per qualsiasi motivo diverso da quello di essere un’IS.


