Banca d’Italia ha pubblicato la propria memoria per le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati relativamente allo schema di decreto legislativo che recepisce gli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640 (sesta direttiva antiriciclaggio – AMLD6), sull’accesso al registro dei titolari effettivi.
Banca d’Italia ricorda che i registri della titolarità effettiva – introdotti a livello europeo con la quarta direttiva antiriciclaggio – sono banche dati centrali che raccolgono le informazioni sulle persone fisiche che, in ultima istanza, controllano società e altri soggetti giuridici.
In Italia, la disciplina è recata dal D. Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) ed è completata, per i profili più operativi e procedurali, dal decreto interministeriale n. 55 del 2022, adottato dal Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
L’operatività del Registro italiano sui titolari effettivi è tuttavia sospesa a causa del contenzioso promosso dalle società fiduciarie nel 2023, che contestano l’assoggettamento dei mandati fiduciari agli obblighi di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, anche in considerazione delle esigenze di riservatezza che caratterizzano questa attività.
La vicenda, già all’esame della giustizia amministrativa italiana, è attualmente sottoposta all’attenzione della Corte di giustizia dell’Unione europea.
A livello europeo, invece, Banca d’Italia ricorda che la AMLD4, nel prevedere l’obbligo degli Stati di istituire i registri sui titolari effettivi aveva aperto alla possibilità che le informazioni in essi contenute fossero consultabili da soggetti ulteriori rispetto alle autorità e ai soggetti obbligati, purché in possesso di un “legittimo interesse” all’accesso.
Con la quinta direttiva antiriciclaggio (AMLD5) questa funzione venne rafforzata ulteriormente, prevedendo che le informazioni in questione fossero accessibili al pubblico “in ogni caso” (dunque, non solo in presenza di un legittimo interesse): ciò è stato poi oggetto di pronuncia da parte della Corte di Giustizia UE che, con sentenza del 22 novembre 2022, ha ritenuto l’accesso indiscriminato ai dati del registro in contrasto con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Conseguentemente, l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche è ora di nuovo subordinato alla dimostrazione di un legittimo interesse, secondo il regime previgente all’AMLD5.
Gli artt. 11, 12, 13 e 15 della AMLD6 riscrivono ora le vigenti previsioni europee in materia per individuare casi di legittimo interesse cd. presunto nonché modalità armonizzate di verifica del legittimo interesse, nel pieno rispetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia.
L’obiettivo delle previsioni della AMLD6 è dunque di ridurre l’onere amministrativo per i richiedenti e per i soggetti incaricati di detenere i registri sui titolari effettivi, così da consentire a questi ultimi di concentrarsi sul loro ruolo principale: garantire che le informazioni raccolte sulla titolarità effettiva siano adeguate, accurate e aggiornate.
Banca d’Italia ritiene dunque che lo schema di decreto si configuri come un passaggio necessario per assicurare il pieno allineamento dell’ordinamento interno alla Direttiva e che consolidi un modello di accesso graduato e proporzionato alle informazioni sulla titolarità effettiva, in linea con l’indirizzo della Corte di Giustizia che ha escluso l’accesso indiscriminato del pubblico al registro sui titolari effettivi.
Banca d’Italia sottolinea i punti di maggiore interesse:
- l’accesso da parte delle autorità (art. 21-bis): lo schema conferma che esso è consentito senza restrizioni, per cui tra i soggetti legittimati sono ricomprese le
autorità di vigilanza di settore (tra cui Banca d’Italia), l’UIF, le autorità investigative e giudiziarie, le autorità fiscali e taluni organismi e autorità dell’Unione (AMLA, EPPO, OLAF, nonché Europol ed Eurojust), nonché il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) - l’accesso da parte dei soggetti obbligati (art. 21-ter): si conferma che la consultazione del Registro è consentita esclusivamente a supporto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, rafforzando il vincolo di scopo e rendendo più netto che l’accesso non può essere utilizzato per finalità ulteriori o meramente informative; resta centrale anche l’obbligo di segnalare tempestivamente alla Camera di commercio le eventuali discrepanze tra le informazioni sulla titolarità effettiva risultanti dal Registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica
- l’accesso al registro da parte dei terzi (artt. 21-quater e 21-quinquies): si ribadisce il modello selettivo fondato sul presupposto del legittimo interesse. Il nuovo articolo 21-quater precisa che l’accesso dei terzi non può essere ricondotto a un generico interesse conoscitivo, ma deve essere giustificato da un interesse qualificato
e concretamente collegato alle finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto o del finanziamento del terrorismo. - l’individuazione delle categorie per le quali il legittimo interesse è presunto per legge, così da assicurare un accesso selettivo senza imporre oneri probatori eccessivi a soggetti che, per funzione, svolgono attività rilevanti in chiave AML/CFT (es. giornalisti, enti del terzo settore/ONG, accademici e ricercatori, pubbliche amministrazioni)
- la permanenza di un canale di accesso caso per caso per soggetti non tipizzati, purché dimostrino concretamente il legittimo interesse in chiave di prevenzione e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto o del finanziamento del terrorismo.

