Banca d’Italia ha posto in consultazione delle proposte di modifica della Circolare n. 262 e del Provvedimento del 17 novembre 2022, che disciplinano gli schemi e le regole di compilazione del bilancio delle banche e degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.
Le disposizioni sono volte a recepire:
- le modifiche all’IFRS 9 “Strumenti finanziari” e all’IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative” applicabili già a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2026: in particolare, le modifiche introducono nuovi requisiti di informativa di bilancio con riferimento rispettivamente ai titoli di capitale classificati nel portafoglio delle “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” (cd. FVOCI) e agli strumenti finanziari che presentano clausole contrattuali connesse ad eventi contingenti
- il nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 “Presentazione e informativa di bilancio”, che sostituirà dal 1° gennaio 2027 lo IAS 1 “Presentazione del bilancio” e che introduce significative modifiche agli schemi e all’informativa di bilancio, con riferimento:
- alla presentazione dell’avviamento in una voce separata dell’attivo dello stato patrimoniale rispetto alla voce riferita alle “Attività immateriali”
- all’introduzione nello schema di conto economico di 3 nuove categorie in cui classificare le voci di ricavo e di costo, in base all’attività aziendale principale dell’intermediario (“ricavi e costi operativi”, “investimenti” e “finanziamenti”)
- all’inclusione di specifici risultati intermedi (c.d. subtotali) da presentare in via obbligatoria nello schema di conto economico, tra cui l’“Utile (Perdita) operativo (operativa)”
- all’utilizzo nello schema di rendiconto finanziario (metodo diretto), dell’“Utile (Perdita) operativo (operativa)” come voce di partenza ai fini della determinazione della liquidità generata/assorbita dalla gestione dell’attività operativa, in luogo della voce “Utile (Perdita) d’esercizio”
- all’introduzione di specifici requisiti di informativa con riferimento ai c.d. indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale (Management-defined performance measures, di seguito MPM).
In linea con le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta Banca d’Italia-Consob del 06 marzo 2025, è stata, inoltre, prevista una specifica informativa in materia di cripto-attività.
Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del documento di consultazione (quindi entro il 02 giugno 2026).


