Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 72 del 27 marzo 2026, il Decreto Legislativo 13 marzo 2026, n. 39, di recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD II) che modifica le Direttive 2011/61/UE (AIFMD) e 2009/65/CE (UCITS) per quanto riguarda la gestione del rischio di liquidità e la vigilanza da parte dei GEFIA e dei gestori di OICVM.
La Direttiva, in particolare, disciplina gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (FIA).
Le principali finalità sottese al processo di ammodernamento della legislazione euro-unitaria in materia di GEFIA riguardano:
- l’armonizzazione delle regole applicabili ai gestori di FIA che concedono prestiti
- la definizione di un quadro chiaro e robusto per gli strumenti di gestione della liquidità
- la definizione delle norme applicabili ai GEFIA che delegano le loro funzioni a terzi
- la parità di trattamento dei soggetti che forniscono servizi di custodia, facilitando l’accesso transfrontaliero ai servizi di depositario
- l’ottimizzazione della raccolta dei dati di vigilanza.
L’AIFMD II inoltre:
- chiarisce la disciplina sulla delega di funzioni (come la gestione del portafoglio o del rischio) da parte dei GEFIA e dei gestori OICVM: le norme sulla delega si applicano non solo alle funzioni minime (gestione del portafoglio e del rischio) e supplementari (amministrazione, commercializzazione), ma anche a tutti i servizi ausiliari, inclusa la gestione di benchmark e, per i GEFIA, la gestione dei crediti. La normativa non si applica se la commercializzazione è svolta da distributori che agiscono per proprio conto.
- rafforza gli obblighi di segnalazione esistenti; infatti, per migliorare la vigilanza, i GEFIA e i gestori OICVM devono comunicare regolarmente alle Autorità informazioni dettagliate sugli accordi di delega (ad esempio: nominativi dei delegati, risorse umane dedicate, attività delegate, importo o percentuale di asset delegati, scadenze, ecc.).
- attenziona la gestione del rischio di liquidità, con disposizioni specifiche per i FIA che concedono prestiti. Per far fronte a eventuali situazioni di stress di mercato, la direttiva introduce norme armonizzate sull’uso degli strumenti di gestione della liquidità (Liquidity Management Tools – LMTs): i GEFIA devono selezionare almeno due LMTs adeguati (tra quelli elencati negli allegati alla direttiva), includendoli nei documenti costitutivi del fondo per il possibile utilizzo nell’interesse degli investitori.
- prevede che la sospensione di sottoscrizioni e rimborsi e l’utilizzo dei conti side pocket (separazione di attività incerte) siano ammessi solo in casi eccezionali e giustificati. I side pocket sono strumenti utilizzati dai fondi di investimento per separare e isolare attività divenute illiquide o difficili da valutare a causa di eventi eccezionali; tale separazione consente al fondo principale di rimanere focalizzato sulle attività liquide, mentre gli asset illiquidi vengono gestiti separatamente. I GEFIA devono comunicare alle Autorità gli LMTs selezionati e le procedure adottate; l’Autorità di vigilanza deve essere informata senza indugio in caso di attivazione o disattivazione della sospensione e dei conti side pocket.
- consente la nomina di un depositario in un Paese diverso da quello del FIA solo a seguito di una richiesta motivata del GEFIA (attestante l’assenza di servizi idonei nello Stato d’origine, tenuto conto della strategia) e qualora la dimensione del mercato nazionale dei depositari non superi i 50 miliardi di euro, previa valutazione dell’Autorità competente.
Le disposizioni di attuazione, in linea con i criteri di delega previsti dall’art. 13 della legge di delegazione europea 2024, n. 91/2025, modificano il Testo unico della finanza (TUF) per recepire la Direttiva (UE) 2024/927, ad eccezione delle misure di cui agli artt. 1, par. 12, e 2, par. 7, relative agli obblighi di reporting verso le autorità da parte dei fondi alternativi e dei fondi comuni UCITS, che si applicheranno dal 16 aprile 2027.
In particolare, il provvedimento integra la lista delle attività che i gestori di FIA (GEFIA) e di OICVM possono esercitare, in linea con le nuove previsioni dell’art. 6 della Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) e dell’art. 6 della Direttiva 2009/65/CE (UCITS).
Le disposizioni di attuazione riflettono i criteri di delega anche in merito all’esercizio della facoltà che consente agli Stati membri di permettere ai FIA che concedono prestiti di erogare tali prestiti ai consumatori.
A Consob e Banca d’Italia:
- è attribuito il potere di emanare la disciplina secondaria, nel rispetto del riparto di competenze già stabilito nel TUF (vigilanza prudenziale e trasparenza/correttezza)
- sono attribuiti i necessari poteri di vigilanza, indagine, ispezione e intervento
- è attribuita la facoltà di introdurre a livello nazionale ulteriori strumenti di gestione della liquidità (LMTs) rispetto a quelli previsti dalla Direttiva AIFMD II (in particolare a Banca d’Italia, sentita Consob.
L’AIFMD II introduce una disciplina europea armonizzata per i FIA che concedono prestiti, con la finalità di facilitare i finanziamenti e ampliare l’accesso agli strumenti di finanza alternativa rispetto al canale bancario.
Nel dettaglio:
- un FIA concedente prestiti è definito come un fondo la cui strategia consiste principalmente nel concedere prestiti, oppure il cui valore nozionale dei prestiti concessi è almeno pari al 50% del valore patrimoniale netto. L’attività di concessione include sia l’azione diretta del FIA quale prestatore originario, sia l’azione indiretta tramite terzi o veicoli, specialmente quando il FIA o il GEFIA partecipano alla strutturazione del credito, con l’obiettivo di coprire tutte le fasi della filiera del credito
- i FIA che concedono prestiti devono essere costituiti in forma chiusa, salvo specifiche condizioni (ad esempio, adozione di un sistema di gestione del rischio di liquidità compatibile con la strategia e garanzia di equo trattamento degli investitori)
- è vietato ai GEFIA gestire FIA con il solo scopo di concedere prestiti per rivenderli a terzi, al fine di prevenire fenomeni di moral hazard e salvaguardare la qualità del credito
- i GEFIA devono implementare procedure efficaci per la concessione, la valutazione del rischio di credito e il monitoraggio del portafoglio clienti, da riesaminare almeno annualmente.


