L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha recentemente pubblicato la risposta, attualmente in consultazione pubblica, ad una richiesta relativa al trattamento contabile dei fondi di smantellamento e ripristino disciplinato dal principio contabile nazionale OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto.
In tale documento, precisa la distinzione tra il trattamento contabile:
- Del fondo di smantellamento e ripristino, che, ai sensi dell’OIC 16 e OIC 31, deve essere rilevato già al momento in cui sorge l’obbligazione
- Del fondo per il recupero ambientale, che si stanzia al momento in cui si verifica un danno ambientale.
L’OIC fornisce, quindi, indicazioni su come contabilizzare i costi sostenuti per il ripristino dei siti, tenendo conto dell’obbligo, previsto dalla normativa italiana, di rimuovere tutte le attrezzature fuori terra e interrate previa verifica dell’assenza di sostanze contaminanti nel terreno, al termine dell’utilizzo degli impianti stradali di carburante.
La consultazione OIC sulla bozza di risposta è aperta sino al 07 aprile 2026.


