Con la sentenza n. 36683/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di reati tributari, è legittima la confisca diretta delle somme di denaro costituenti il risparmio di spesa derivante dall’evasione d’imposta, nei confronti di una società amministrata di fatto, anche qualora il reato sia stato commesso da amministratori di fatto e l’amministratore di diritto sia stato assolto, purché sussista un rapporto gestorio di stabilità e continuità tale da imputare l’interesse della condotta alla società stessa.
Da ciò deriva che, un ente, il quale tragga profitto da una condotta illecita, non può mai essere considerato “terzo estraneo” al reato qualora la condotta sia stata realizzata allo scopo, quantomeno prevalente, di fargli conseguire un vantaggio patrimoniale.
La vicenda processuale trae origine da un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’opposizione del Pubblico Ministero contro il dissequestro di 112.000,00 Euro a favore di una s.r.l.
Tali somme erano state precedentemente vincolate in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74 del 2000.
Il Giudice del merito aveva fondato il provvedimento di restituzione in virtù dell’assoluzione dell’amministratrice di diritto e sulla presunta mancanza di un rapporto di immedesimazione organica tra gli amministratori di fatto (condannati per il medesimo reato) e l’ente, ritenendo quest’ultimo un soggetto terzo estraneo.
Avverso tale pronunciamento, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, denunciando l’errata applicazione della disciplina sulla confisca e l’illogicità della motivazione riguardante il rapporto gestorio.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, disponendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.
Il Collegio giudicante ha censurato la decisione impugnata rilevando come la nozione di “terzo estraneo” fosse stata applicata in modo errato: la società, avendo beneficiato di un risparmio di spesa illecito tramite l’indicazione di costi fittizi, è la beneficiaria diretta del profitto del reato e non può vantare alcuna estraneità.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il rapporto di immedesimazione che deve sussistere ai fini della confisca diretta non richiede necessariamente un legame formale, essendo sufficiente che gli autori materiali siano amministratori di fatto legati all’ente da un rapporto gestorio pregnante.
Di conseguenza, il profitto rinvenuto nel patrimonio dell’ente deve essere sempre soggetto a confisca obbligatoria in via diretta.


